Art. 11. Incompatibilita' Gli iscritti al corso di dottorato di ricerca, titolari o non titolari di borsa di studio, non possono svolgere attivita' lavorative o di formazione esterne al dottorato di ricerca che costituiscano impedimento al regolare svolgimento del percorso formativo, pena la decadenza dal dottorato. Le attivita' esterne al dottorato non potranno comportare la sottrazione, anche parziale, all'obbligo di partecipazione a tutte le iniziative del dottorato. Agli iscritti ad un dottorato di ricerca, compresi i titolari di borsa di studio su proposta del tutor, successivamente approvata dal collegio dei docenti, e' consentito svolgere attivita' di collaborazione per attivita' di ricerca purche' la stessa rientri nell'ambito delle attivita' formative previste dal dottorato. In tal caso le borse di studio sono compatibili con eventuali compensi derivanti dall'attivita' di ricerca, ad eccezione dei compensi per assegni di ricerca di cui alla legge n. 449/1997, art. 6, cosi' come sono compatibili con eventuali compensi derivanti da attivita', preventivamente autorizzate dal collegio dei docenti, che permettano di approfondire gli obiettivi di formazione e l'esperienza di ricerca del dottorato. L'iscrizione ai corsi di dottorato e' incompatibile, pena l'esclusione dal corso, con l'iscrizione in contemporanea alla seconda laurea, a un master universitario, ad una scuola di specializzazione, ai diplomi universitari di specializzazione o ad altro dottorato di ricerca, fatti salvi gli accordi espliciti di cotutela. Ove il vincitore di un posto di dottorato, risultasse gia' iscritto alla seconda laurea, alla laurea specialistica, a un master universitario, ad una scuola di specializzazione, ai diplomi universitari di specializzazione o ad altro dottorato di ricerca si impegna a rinunciare alla frequenza degli stessi prima dell'inizio del corso di dottorato.