Art. 6. Commissione giudicatrice per l'accesso e relativa graduatoria Il rettore nomina la commissione giudicatrice in base alla normativa vigente. La commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati e' composta da tre membri (o piu' di tre in presenza di un numero di indirizzi superiore) scelti tra i professori o ricercatori universitari di ruolo nell'ambito dei settori disciplinari degli afferenti al dottorato ai quali possono essere aggiunti non piu' di due esperti. Tali esperti devono appartenere a universita', anche straniere, non partecipanti al dottorato, a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere, e non devono essere componenti del collegio dei docenti. Nel caso di dottorati articolati in indirizzi, la commissione deve comprendere almeno un componente del settore di pertinenza di ciascun indirizzo indicato nel bando. Le prove di accesso saranno differenziate per ciascun indirizzo. La graduatoria finale sara' unica. Al termine delle prove d'esame, la commissione compila la graduatoria generale di merito per l'ammissione al corso e per il conferimento delle borse di studio. Il candidato che, in base alla graduatoria finale, sia risultato tra gli ammessi al corso decade qualora non si iscriva al dottorato entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del concorso. In caso di decadenza o di rinunzia di uno o piu' degli aventi diritto subentrano uno o piu' dei candidati non ammessi, secondo l'ordine della graduatoria di merito. Ove la decadenza o la rinunzia si verifichino in data successiva all'inizio del corso, il collegio dei docenti decide sulla ammissibilita' degli eventuali subentranti.