Art. 9.
    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato,  con  l'osservanza,  a  parita' di punti, delle preferenze
previste dall'art. 8.
    Sono  dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi  a  concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie
di  merito,  formate  sulla  base del punteggio riportato nelle prove
d'esame.
    La votazione complessiva e' data dalla somma della media dei voti
conseguiti  nelle prove scritte/pratiche, di cui al precedente art. 5
e della votazione conseguita nel colloquio.
    La  graduatoria  di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso,  e' approvata dal Direttore amministrativo ed e' pubblicata
all'Albo ufficiale dell'Universita' degli studi di Pavia, Palazzo del
Maino, via Mentana n. 4 - 27100 Pavia.
    Dalla data di pubblicazione della suddetta graduatoria decorre il
termine per le eventuali impugnative.
    Ai  sensi  dall'art. 35,  comma  5-ter,  del  decreto legislativo
30 marzo 2001 n. 165 (testo modificato dalla legge finanziaria 2008),
la  graduatoria  rimane vigente per un termine di tre anni dalla data
di  pubblicazione  e  ad  essa  puo' essere fatto ricorso per coprire
ulteriori posti vacanti oltre a quelli messi a concorso.