Art. 5. Commissione esaminatrice La commissione esaminatrice del concorso e' nominata con successivo decreto, ed e' composta, secondo quanto stabilito dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 272/2004 citato nelle premesse, da un numero dispari di membri, di cui uno con funzioni di presidente. Il presidente e' scelto tra magistrati amministrativi, ordinari o contabili, avvocati dello Stato, dirigenti di prima fascia della pubblica amministrazione, professori di prima fascia di universita' pubbliche o private designati nel rispetto delle norme dei rispettivi ordinamenti di settore. I componenti sono scelti tra dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche, professori di prima fascia di universita' pubbliche o private, nonche' tra esperti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso. Almeno un terzo dei posti di componente della commissione e' riservato alle donne. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente all'area funzionale C. La commissione esaminatrice puo' essere integrata in ogni momento da uno o piu' componenti esperti nelle materie oggetto del concorso, da uno o piu' componenti esperti nelle lingue straniere prescelte dai candidati e da uno o piu' componenti esperti di informatica. Il decreto di nomina della commissione del concorso e' trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, cosi' come richiamato dal punto 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2005, e dall'art. 1, comma 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2007.