Art. 5.
                      Commissione esaminatrice
    La   commissione   esaminatrice  del  concorso  e'  nominata  con
successivo   decreto,   ed  e'  composta,  secondo  quanto  stabilito
dall'art. 4  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 272/2004
citato nelle premesse, da un numero dispari di membri, di cui uno con
funzioni di presidente.
    Il presidente e' scelto tra magistrati amministrativi, ordinari o
contabili,  avvocati  dello  Stato,  dirigenti  di prima fascia della
pubblica  amministrazione,  professori di prima fascia di universita'
pubbliche o private designati nel rispetto delle norme dei rispettivi
ordinamenti di settore.
    I  componenti  sono  scelti  tra  dirigenti di prima fascia delle
amministrazioni  pubbliche, professori di prima fascia di universita'
pubbliche o private, nonche' tra esperti di comprovata qualificazione
nelle materie oggetto del concorso.
    Almeno  un  terzo  dei  posti  di componente della commissione e'
riservato alle donne.
    Le  funzioni  di segretario sono svolte da personale appartenente
all'area funzionale C.
    La commissione esaminatrice puo' essere integrata in ogni momento
da  uno o piu' componenti esperti nelle materie oggetto del concorso,
da uno o piu' componenti esperti nelle lingue straniere prescelte dai
candidati e da uno o piu' componenti esperti di informatica.
    Il  decreto di nomina della commissione del concorso e' trasmesso
alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  - Dipartimento della
funzione  pubblica,  ai  sensi  dell'art. 9, comma 1, del decreto del
Presidente   della  Repubblica  9 maggio  1994,  n. 487,  cosi'  come
richiamato  dal  punto 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  4 agosto  2005,  e  dall'art. 1,  comma  5  del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2007.