Art. 8. Costituzione del rapporto di lavoro La vincita del concorso non costituisce garanzia dell'assunzione. La costituzione del rapporto di lavoro e' subordinata all'autorizzazione all'assunzione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il candidato dichiarato vincitore del concorso e' invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro, a tempo pieno e indeterminato, per l'assunzione nel ruolo dei dirigenti del Ministero della pubblica istruzione, ai sensi della normativa vigente. I vincitori del concorso assunti in servizio, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, sono tenuti a frequentare attivita' formative secondo le disposizioni vigenti. Se il vincitore, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dall'assunzione.