Art. 8.
                 Costituzione del rapporto di lavoro
    La vincita del concorso non costituisce garanzia dell'assunzione.
La    costituzione    del   rapporto   di   lavoro   e'   subordinata
all'autorizzazione  all'assunzione  da  parte  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri.
    Il  candidato  dichiarato  vincitore  del  concorso e' invitato a
stipulare  un  contratto  individuale  di  lavoro,  a  tempo  pieno e
indeterminato, per l'assunzione nel ruolo dei dirigenti del Ministero
della pubblica istruzione, ai sensi della normativa vigente.
    I  vincitori  del  concorso assunti in servizio, anteriormente al
conferimento   del   primo   incarico  dirigenziale,  sono  tenuti  a
frequentare attivita' formative secondo le disposizioni vigenti.
    Se  il  vincitore, senza giustificato motivo, non assume servizio
entro il termine stabilito, decade dall'assunzione.