Art. 11. Valutazione dei titoli La commissione esaminatrice ha a disposizione un massimo di 30 punti per la valutazione dei titoli. Verranno valutati ai fini della formazione della graduatoria esclusivamente i seguenti titoli: - esperienze di lavoro (subordinato, parasubordinato, temporaneo) maturate presso organizzazioni che operano nel campo della formazione per adulti: punti 3 per anno. Per periodi inferiori all'anno, anche non continuativi, si valuteranno i periodi uguali o superiori a sei mesi nella misura di punti 1,5 per semestre. - esperienze di lavoro (subordinato, parasubordinato, temporaneo) maturate presso Regione Lombardia e/o gli enti del Sistema regionale di cui all'allegato "A" della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30: 1 punto per anno. Per periodi inferiori all'anno, anche non continuativi, si valuteranno i periodi uguali o superiori a sei mesi nella misura di punti 0,5 per semestre. Verranno presi in considerazione soltanto i titoli espressamente dichiarati, completi di tutti gli elementi utili ai fini della valutazione, secondo lo schema di domanda.