Art. 11.
                       Valutazione dei titoli
   La  commissione  esaminatrice  ha  a disposizione un massimo di 30
punti per la valutazione dei titoli.
   Verranno  valutati  ai  fini  della  formazione  della graduatoria
esclusivamente i seguenti titoli:
   -  esperienze di lavoro (subordinato, parasubordinato, temporaneo)
maturate presso organizzazioni che operano nel campo della formazione
per  adulti:  punti 3 per anno. Per periodi inferiori all'anno, anche
non  continuativi,  si valuteranno i periodi uguali o superiori a sei
mesi nella misura di punti 1,5 per semestre.
   -  esperienze di lavoro (subordinato, parasubordinato, temporaneo)
maturate  presso Regione Lombardia e/o gli enti del Sistema regionale
di  cui  all'allegato  "A" della legge regionale 27 dicembre 2006, n.
30:  1  punto  per  anno.  Per  periodi inferiori all'anno, anche non
continuativi,  si valuteranno i periodi uguali o superiori a sei mesi
nella misura di punti 0,5 per semestre.
   Verranno  presi  in considerazione soltanto i titoli espressamente
dichiarati,  completi  di  tutti  gli  elementi  utili  ai fini della
valutazione, secondo lo schema di domanda.