Art. 12. Titoli di precedenza e/o preferenza I candidati che abbiano dichiarato il possesso dei titoli di precedenza e/o preferenza e che abbiano superato le prove d'esame dovranno presentare o far pervenire a I.Re.F. entro il termine perentorio di 7 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di precedenza e/o preferenza gia' dichiarati in domanda. La mancata presentazione nel termine come sopra stabilito dei prescritti documenti, comportera' l'esclusione dai benefici derivanti dai titoli stessi.