Art. 12.
                 Titoli di precedenza e/o preferenza
   I  candidati  che  abbiano  dichiarato  il  possesso dei titoli di
precedenza  e/o  preferenza  e  che abbiano superato le prove d'esame
dovranno  presentare  o  far  pervenire  a  I.Re.F.  entro il termine
perentorio  di  7 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in
cui  hanno  sostenuto  il  colloquio  i  documenti  in carta semplice
attestanti  il  possesso dei titoli di precedenza e/o preferenza gia'
dichiarati in domanda.
   La  mancata  presentazione  nel  termine  come sopra stabilito dei
prescritti documenti, comportera' l'esclusione dai benefici derivanti
dai titoli stessi.