Art. 13. Graduatoria La graduatoria finale sara' formulata, successivamente all'espletamento delle prove d'esame, elencando in ordine decrescente i punteggi finali riportati dai candidati. Saranno inseriti in graduatoria i candidati che conseguiranno un punteggio minimo di 18/30 (diciotto/trentesimi) in ciascuna prova d'esame. Il punteggio finale di ciascun candidato e' dato dalla somma dei voti ottenuti in sede di valutazione dei titoli, nelle due prove scritte e nel colloquio. Saranno dichiarati vincitori i candidati classificati dal 1° al 10° posto della graduatoria tenuto conto della riserva dei posti di cui all'art. 1 del presente bando. La graduatoria verra' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet www.irefonline.it