Art. 13.
                             Graduatoria
   La    graduatoria    finale   sara'   formulata,   successivamente
all'espletamento delle prove d'esame, elencando in ordine decrescente
i punteggi finali riportati dai candidati.
   Saranno  inseriti  in graduatoria i candidati che conseguiranno un
punteggio  minimo  di  18/30  (diciotto/trentesimi) in ciascuna prova
d'esame.
   Il  punteggio  finale di ciascun candidato e' dato dalla somma dei
voti  ottenuti  in  sede  di  valutazione dei titoli, nelle due prove
scritte e nel colloquio.
   Saranno  dichiarati  vincitori  i candidati classificati dal 1° al
10°  posto  della graduatoria tenuto conto della riserva dei posti di
cui all'art. 1 del presente bando.
   La  graduatoria  verra'  pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia e sul sito internet www.irefonline.it