Art. 7.
                         Prova preselettiva
   Nel  caso  in  cui  il  numero  delle domande di partecipazione al
concorso  sia particolarmente elevato la Commissione puo' decidere di
procedere  ad una preselezione mediante test selettivi, anche tramite
il  supporto di un soggetto esterno specializzato, consistente in una
serie  di  domande  a  risposta  multipla  predeterminata  di cultura
generale  e/o  sulle conoscenze oggetto delle prove d'esame di cui al
successivo articolo 8 del presente bando.
   La  commissione esaminatrice, prima di procedere alla preselezione
determina i criteri per lo svolgimento della preselezione, nonche' il
punteggio  minimo  per  il  superamento  della  prova  e il punteggio
massimo attribuibile alla stessa.
   A conclusione della prova preselettiva la Commissione stilera' una
graduatoria  e  con  provvedimento  del Direttore Generale di I.Re.F.
saranno  ammessi  alle prove d'esame scritte del concorso i candidati
che  risulteranno  collocati  in  graduatoria entro i primi 50 posti;
saranno  ammessi  altresi',  tutti  i  candidati  aventi  il medesimo
punteggio del candidato collocatosi al 50° posto.
   L'esito  della  prova preselettiva avra' effetto solamente ai fini
dell'ammissione  alle  successive prove concorsuali e non concorrera'
alla formazione del voto finale di merito.

   I  candidati  sono  ammessi alla prova preselettiva con riserva di
accertamento  del  possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione
al concorso.