Art. 7. Prova preselettiva Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione al concorso sia particolarmente elevato la Commissione puo' decidere di procedere ad una preselezione mediante test selettivi, anche tramite il supporto di un soggetto esterno specializzato, consistente in una serie di domande a risposta multipla predeterminata di cultura generale e/o sulle conoscenze oggetto delle prove d'esame di cui al successivo articolo 8 del presente bando. La commissione esaminatrice, prima di procedere alla preselezione determina i criteri per lo svolgimento della preselezione, nonche' il punteggio minimo per il superamento della prova e il punteggio massimo attribuibile alla stessa. A conclusione della prova preselettiva la Commissione stilera' una graduatoria e con provvedimento del Direttore Generale di I.Re.F. saranno ammessi alle prove d'esame scritte del concorso i candidati che risulteranno collocati in graduatoria entro i primi 50 posti; saranno ammessi altresi', tutti i candidati aventi il medesimo punteggio del candidato collocatosi al 50° posto. L'esito della prova preselettiva avra' effetto solamente ai fini dell'ammissione alle successive prove concorsuali e non concorrera' alla formazione del voto finale di merito. I candidati sono ammessi alla prova preselettiva con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso.