Art. 12. Borsa di studio e accesso alla scuola Le borse di studio di cui all'art. 1 del presente bando, aventi durata triennale, sono assegnate ai vincitori con punteggio piu' elevato nelle graduatorie di ammissione di ciascuno dei due turni del concorso in rapporto al numero delle borse disponibili. In caso di rinuncia dei vincitori beneficiari prima dell'inizio dei corsi della scuola di dottorato di ricerca, si dara' luogo a subentri nelle borse secondo l'ordine della graduatoria del secondo turno. L'importo annuale della borsa di studio, assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata, e' determinato con decreto ministeriale. Il godimento della borsa di studio e' compatibile con altri redditi, anche percepiti in modo continuativo nell'anno solare in cui e' percepita la borsa, purche' non superino l'importo stabilito per la borsa stessa. In caso di superamento del limite di reddito, la borsa si intende revocata per l'intero anno in questione. Al fine della verifica del limite fissato, l'interessato e' tenuto a dichiarare annualmente il reddito percepito e a segnalare l'eventuale superamento del limite prescritto. La borsa non e' cumulabile con alcuna altra borsa di studio, a qualsiasi titolo conferita, tranne che con quelle previste per integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione e di ricerca. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso. La borsa di studio e' erogata con cadenza bimestrale. L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero nella misura non inferiore al 50%. L'ammontare annuo dei contributi per l'accesso alla scuola di dottorato di ricerca e per la relativa frequenza e' di Euro 1.600,00, da versarsi in 2 rate, la prima al momento dell'immatricolazione o del rinnovo dell'iscrizione e la seconda al 30 giugno di ogni anno. I dottorandi titolari di borse di studio conferite dall'Universita' Cattolica del Sacro Cuore, sono esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi. Il pubblico dipendente ammesso alla scuola di dottorato di ricerca e' collocato, a domanda, in congedo straordinario senza assegni per motivi di studio per il periodo di durata del corso e usufruisce della borsa di studio ove ne ricorrano le condizioni. Ai sensi dell'art. 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in caso di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato pubblico dipendente in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volonta' del dipendente, nei due anni successivi e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti.