Art. 12.
                Borsa di studio e accesso alla scuola
    Le  borse  di studio di cui all'art. 1 del presente bando, aventi
durata  triennale,  sono  assegnate  ai  vincitori con punteggio piu'
elevato nelle graduatorie di ammissione di ciascuno dei due turni del
concorso in rapporto al numero delle borse disponibili.
    In  caso  di rinuncia dei vincitori beneficiari prima dell'inizio
dei  corsi  della  scuola  di  dottorato di ricerca, si dara' luogo a
subentri  nelle  borse secondo l'ordine della graduatoria del secondo
turno.
    L'importo  annuale  della  borsa  di  studio,  assoggettabile  al
contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata, e' determinato
con decreto ministeriale.
    Il  godimento  della  borsa  di  studio  e' compatibile con altri
redditi, anche percepiti in modo continuativo nell'anno solare in cui
e'  percepita  la borsa, purche' non superino l'importo stabilito per
la  borsa  stessa.  In  caso di superamento del limite di reddito, la
borsa  si  intende  revocata  per l'intero anno in questione. Al fine
della   verifica  del  limite  fissato,  l'interessato  e'  tenuto  a
dichiarare annualmente il reddito percepito e a segnalare l'eventuale
superamento del limite prescritto.
    La  borsa  non  e' cumulabile con alcuna altra borsa di studio, a
qualsiasi  titolo  conferita,  tranne  che  con  quelle  previste per
integrare,  con  soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione e di
ricerca.
    La   durata   dell'erogazione  della  borsa  di  studio  e'  pari
all'intera durata del corso.
    La borsa di studio e' erogata con cadenza bimestrale.
    L'importo  della  borsa  di  studio  e' aumentato per l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura non inferiore al 50%.
    L'ammontare  annuo  dei  contributi  per l'accesso alla scuola di
dottorato di ricerca e per la relativa frequenza e' di Euro 1.600,00,
da  versarsi  in  2 rate, la prima al momento dell'immatricolazione o
del rinnovo dell'iscrizione e la seconda al 30 giugno di ogni anno.
    I    dottorandi   titolari   di   borse   di   studio   conferite
dall'Universita'  Cattolica  del  Sacro  Cuore,  sono  esonerati  dai
contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi.
    Il  pubblico  dipendente  ammesso  alla  scuola  di  dottorato di
ricerca  e'  collocato,  a  domanda,  in  congedo straordinario senza
assegni  per  motivi  di  studio per il periodo di durata del corso e
usufruisce della borsa di studio ove ne ricorrano le condizioni.
    Ai  sensi  dell'art. 52,  comma 57, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448,  in caso di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca senza
borsa  di  studio,  o  di  rinuncia  a questa, l'interessato pubblico
dipendente   in   aspettativa   conserva  il  trattamento  economico,
previdenziale    e    di    quiescenza    in   godimento   da   parte
dell'amministrazione  pubblica  presso  la  quale  e'  instaurato  il
rapporto di lavoro.
    Qualora,  dopo  il  conseguimento  del  dottorato  di ricerca, il
rapporto  di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volonta'
del  dipendente,  nei  due  anni  successivi e' dovuta la ripetizione
degli importi corrisposti.