Art. 13.
                   Diritti e doveri dei dottorandi
    I  dottorandi  sono tenuti a seguire con regolarita' le attivita'
previste  per il proprio curriculum formativo e a dedicarsi con pieno
impegno   ai  programmi  di  studio  individuale  e  guidato  e  allo
svolgimento  delle  attivita'  di  ricerca assegnate dal collegio dei
docenti.
    I  dottorandi  possono  essere  autorizzati  a  svolgere  periodi
all'estero  e  stage  presso  enti  pubblici  e  privati  secondo  le
modalita'  e  i  tempi  stabiliti  dal  coordinatore  della scuola di
dottorato  di  ricerca,  tenendo  conto  delle  linee  stabilite  dal
collegio dei docenti.
    E' consentito ai dottorandi l'esercizio di attivita' compatibili,
previa autorizzazione del collegio dei docenti.
    Al  termine  di ciascun anno l'attivita' svolta dai dottorandi e'
sottoposta a valutazione complessiva cui e' condizionata l'ammissione
al  successivo  anno  della  scuola  di  dottorato  di  ricerca. Tale
valutazione  e'  basata  anche  sui  risultati conseguiti nelle prove
d'esame  previste  dal  collegio  dei  docenti  per ciascun anno. Con
decreto  del  rettore  e'  disposta la sospensione della frequenza ai
corsi  e  dell'erogazione  della  borsa  ai  dottorandi  nei  casi di
maternita'  o prestazione del servizio militare o grave e documentata
malattia.
    Ai  sensi  dell'art. 4,  comma  8,  della  legge  n. 210/1998, ai
dottorandi   di   ricerca  puo'  essere  affidata,  con  il  consenso
dell'interessato,  dal  Consiglio  della  facolta' competente, previo
parere del collegio dei docenti, una limitata attivita' didattica che
non  deve  in  ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla
ricerca. Tale attivita', nel caso di titolari di borsa di studio, non
comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.
    L'attivita'  sopra  citata  dovra'  essere  attinente all'area di
afferenza del dottorando e potra' esplicarsi mediante:
      a) affidamento di compiti didattici integrativi e sussidiari;
      b) esercitazioni   aggiuntive  rispetto  all'orario  dei  corsi
ufficiali,  svolte  in ore non coincidenti con l'orario ufficiale dei
corsi stessi;
      c) partecipazione alle commissioni degli esami di profitto;
      d) collaborazione  con  gli  studenti  nelle ricerche attinenti
alle tesi di laurea.
    E'  prevista  l'esclusione  dalla scuola di dottorato di ricerca,
con decisione motivata del collegio dei docenti, in caso di:
      giudizio negativo alla fine di ciascun anno di frequenza;
      svolgimento di attivita' compatibili senza l'autorizzazione del
collegio dei docenti;
      assenze ingiustificate e prolungate dalle lezioni e dalle altre
attivita' didattiche previste.