Art. 2.
    Dalla  data  di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - decorre il
termine   di   trenta  giorni,  previsto  dall'art. 9,  decreto-legge
21 aprile  1995,  n. 120,  convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione del nuovo commissario.
    Decorso  tale  termine  e,  comunque,  dopo  l'insediamento della
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione.
      Roma, 1° febbraio 2008
                             Il rettore
                Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto