Art. 10. La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dall'art. 9. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito, formate sulla base del punteggio riportato nelle prove d'esame. La votazione complessiva e' data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte/pratiche e della votazione conseguita nella prova orale. Nelle selezioni per titoli ed esami a tale votazione e' aggiunta quella riportata nella valutazione dei titoli. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, e' approvata dal Direttore amministrativo ed e' pubblicata all'Albo ufficiale dell'Universita' degli studi di Pavia, Palazzo del Maino, via Mentana n. 4 - 27100 Pavia. Dalla data di pubblicazione della suddetta graduatoria decorre il termine per le eventuali impugnative. Ai sensi dall'art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (testo modificato dalla legge finanziaria 2008), la graduatoria rimane vigente per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione e ad essa puo' essere fatto ricorso per coprire ulteriori posti vacanti oltre a quelli messi a concorso.