Art. 7.
    I   possessori   dei   titoli  conseguiti  secondo  l'ordinamento
previgente   alla   riforma   di   cui   al   decreto   del  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999,n. 509, e ai relativi decreti attuativi, svolgono le prove degli
esami  di  Stato  secondo  l'ordinamento  previgente  al  decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.