Art. 5. Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati, in carta libera, i seguenti documenti: a) certificato di laurea rilasciato dalla competente Universita' con l'indicazione delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e nell'esame finale del corso di laurea; b) eventuali pubblicazioni scientifiche; (saranno prese in considerazione esclusivamente quelle ove sia individuabile il contributo personale; inoltre i lavori in corso di stampa saranno presi in considerazione soltanto se accompagnati da una dichiarazione dell'editore accettante la pubblicazione); c) documenti attestanti attivita' svolte, attinenti il progetto di ricerca oggetto della borsa; d) altri titoli che si ritengano utili ai fini del concorso; e) tesi di laurea; f) curriculum vitae et studiorum, in tre copie; g) elenco in tre copie dei documenti allegati, sottoscritto dal richiedente. Il possesso dei titoli di cui alle lettere a), c) e d) puo' essere comprovato con dichiarazioni sostitutive di certificazioni sottoscritte dal candidato, rese ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (vedi allegato 2). I titoli di cui alla lettera b) dovranno essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, ovvero in semplice fotocopia, corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica citato, che attesti la conformita' di detta copia all'originale. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' dovra' essere sottoscritta dal candidato e corredata da copia fotostatica di un documento di identita' del candidato medesimo (vedi allegato 3), pena la nullita' della stessa. Le dichiarazioni mendaci o la falsita' negli atti, secondo quanto previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'ISPESL procedera' ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive medesime. I titoli di cui al presente articolo, prodotti in fotocopia semplice non corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' e da copia fotostatica del documento di identita' con la quale se ne attesti la conformita' all'originale, non saranno presi in considerazione ai fini della valutazione di cui al successivo art. 7. I titoli eventualmente spediti a parte, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, saranno presi in considerazione soltanto se spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande e nella forma prevista. I titoli valutabili dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.