Art. 7.
                          Titoli valutabili
    Ai  titoli  e'  attribuito  un punteggio pari a 1/3 del punteggio
complessivo   determinato  in  90  punti.  Pertanto  ai  titoli  sono
riservati 30 punti cosi' suddivisi:
      1)  valutazione  della particolare qualificazione professionale
maturata  in campi analoghi a quelli descritti nel ruolo, in contesti
pubblici e privati: max punti 18;
      2)  titoli  culturali pertinenti al ruolo messo a concorso: max
punti 6:
        a) titoli  di  studio  post  lauream  (Dottorati  di ricerca,
specializzazione, master, ecc.): fino ad un max di punti 2;
        b) corsi di formazione pertinenti al ruolo: fino ad un max di
punti 4;
      3) titoli professionali pertinenti: max punti 6:
        a) progetti  sviluppati  nell'ambito  del  rapporto di lavoro
subordinato presso Universita' e/o PP.AA: fino ad un max di punti 3;
        b) collaborazioni ed incarichi svolti in attivita' pertinenti
al ruolo in ambito pubblico: fino ad un max di punti 1;
        c) altri titoli (pubblicazioni, abilitazioni, altro): fino ad
un max di punti 2.
    I   titoli   possono  essere  presentati  in  originale  o  copia
autentica,    ovvero    mediante    dichiarazione    sostitutiva   di
certificazione  o  dichiarazione  sostitutiva  di  atto di notorieta'
(allegati  B  e  C).  Le  copie  delle pubblicazioni vanno presentate
utilizzando l'allegato C).
    Gli  allegati  B e C vanno sottoscritti dal candidato in presenza
del  dipendente  addetto  a  ricevere  la  documentazione, ovvero, se
inviati  assieme  alla domanda di partecipazione tramite raccomandata
A/R  o consegnati da terze persone, devono essere accompagnati da una
fotocopia semplice (fronte retro) di un documento valido di identita'
del candidato.
    Le  autocertificazioni  devono riportare le dichiarazioni in modo
chiaro   e   dettagliato  al  fine  di  permettere  alla  commissione
esaminatrice la loro valutazione.
    I  titoli  devono  essere  posseduti  alla  data  di scadenza del
termine  ultimo  per la presentazione della domanda di partecipazione
al concorso.
    L'Amministrazione  si  riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli  anche  a  campione  sulla  veridicita' delle dichiarazioni
sostitutive.
    Ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445   del   28 dicembre  2000  si  rammenta  che  il  rilascio  di
dichiarazioni  mendaci, la costituzione di atti falsi e l'uso di essi
nei   casi   previsti  dal  predetto  decreto  del  Presidente  della
Repubblica,  sono  puniti  ai  sensi  del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
    La  valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e'
effettuata  dopo  le  prove  scritte  e  prima  che  si  proceda alla
correzione dei relativi elaborati.
    La  commissione  rendera'  noto  ai  candidati il risultato della
valutazione  dei  titoli mediante la pubblicazione di apposito elenco
nel sito internet dell'Ateneo all'indirizzo: www.unive.it/concorsi.