Art. 7. Titoli valutabili Ai titoli e' attribuito un punteggio pari a 1/3 del punteggio complessivo determinato in 90 punti. Pertanto ai titoli sono riservati 30 punti cosi' suddivisi: 1) valutazione della particolare qualificazione professionale maturata in campi analoghi a quelli descritti nel ruolo, in contesti pubblici e privati: max punti 18; 2) titoli culturali pertinenti al ruolo messo a concorso: max punti 6: a) titoli di studio post lauream (Dottorati di ricerca, specializzazione, master, ecc.): fino ad un max di punti 2; b) corsi di formazione pertinenti al ruolo: fino ad un max di punti 4; 3) titoli professionali pertinenti: max punti 6: a) progetti sviluppati nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato presso Universita' e/o PP.AA: fino ad un max di punti 3; b) collaborazioni ed incarichi svolti in attivita' pertinenti al ruolo in ambito pubblico: fino ad un max di punti 1; c) altri titoli (pubblicazioni, abilitazioni, altro): fino ad un max di punti 2. I titoli possono essere presentati in originale o copia autentica, ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' (allegati B e C). Le copie delle pubblicazioni vanno presentate utilizzando l'allegato C). Gli allegati B e C vanno sottoscritti dal candidato in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, ovvero, se inviati assieme alla domanda di partecipazione tramite raccomandata A/R o consegnati da terze persone, devono essere accompagnati da una fotocopia semplice (fronte retro) di un documento valido di identita' del candidato. Le autocertificazioni devono riportare le dichiarazioni in modo chiaro e dettagliato al fine di permettere alla commissione esaminatrice la loro valutazione. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. L'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli anche a campione sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 si rammenta che il rilascio di dichiarazioni mendaci, la costituzione di atti falsi e l'uso di essi nei casi previsti dal predetto decreto del Presidente della Repubblica, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e' effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. La commissione rendera' noto ai candidati il risultato della valutazione dei titoli mediante la pubblicazione di apposito elenco nel sito internet dell'Ateneo all'indirizzo: www.unive.it/concorsi.