Art. 10.
Titoli  di  preferenza  a  parita' di merito ed a parita' di merito e
                               titoli
    Ai  sensi  dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica  9 maggio  1994, n. 487, e successive modifiche, a parita'
di merito, i titoli di preferenza sono:
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4)  i  mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5) gli orfani di guerra;
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7)  gli  orfani  dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      8) i feriti in combattimento;
      9)  gli  insigniti  di  croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      10)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra ex
combattenti;
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      12)  i  figli  dei  mutilati  e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
      13)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
      14)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      15)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
      16)  coloro  che  abbiano  prestato  il  servizio militare come
combattenti;
      17)  coloro  che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione della Giustizia;
      18)  i  coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      19) gli invalidi e i mutilati civili;
      20)  i  militari  volontari  delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
    A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata:
      a) dal numero dei figli a carico;
      b)  dall'aver  prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche, ovvero dall'aver prestato servizio militare di leva;
      c) dalla minore eta'.