Art. 11.
            Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei
    I  concorrenti  dichiarati  idonei  sono  classificati secondo il
numero  totale  dei  punti  riportati,  con  l'osservanza, in caso di
parita', delle disposizioni generali vigenti sui titoli di preferenza
per l'ammissione ai pubblici impieghi di cui al precedente art. 10.
    La   commissione   esaminatrice   del   concorso  per  magistrato
ordinario,   terminati   i   lavori,  forma  la  graduatoria  che  e'
immediatamente  trasmessa  per  l'approvazione al Consiglio Superiore
della  Magistratura, con le eventuali osservazioni del Ministro della
Giustizia.
    Il  Consiglio Superiore della Magistratura approva la graduatoria
e   delibera  la  nomina  dei  vincitori  entro  venti  giorni  dalla
ricezione.  I relativi decreti di approvazione della graduatoria e di
nomina  dei vincitori sono emanati dal Ministro della Giustizia entro
dieci  giorni  dalla  ricezione  della  delibera.  La  graduatoria e'
pubblicata senza ritardo nel Bollettino Ufficiale del Ministero della
Giustizia  e  dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni
entro   il  quale  gli  interessati  possono  proporre  reclamo.  Gli
eventuali  provvedimenti di rettifica della graduatoria sono adottati
entro  il  termine  di  trenta  giorni, previa delibera del Consiglio
Superiore della Magistratura.