Art. 12.
                    Nomina a magistrato ordinario
    I  concorrenti dichiarati idonei all'esito del concorso per esami
sono  classificati  secondo  il  numero totale dei punti riportati e,
nello   stesso  ordine,  sono  nominati,  con  decreto  ministeriale,
magistrati  ordinari  in  tirocinio  nei  limiti  dei  posti  messi a
concorso.
    I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva
la sopravvenuta inefficacia per ricusazione del visto di legittimita'
da parte dell'organo di controllo.
    I  vincitori potranno proporre domanda di trasferimento solo dopo
la  scadenza  del termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 38 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.