Art. 2.
               Requisiti per l'ammissione al concorso
    Per essere ammesso al concorso e' necessario che l'aspirante:
      a)  sia cittadino italiano ed appartenga o sia aggregato ad uno
dei   tre   gruppi  linguistici  italiano,  tedesco  e  ladino  (sono
equiparati   ai   cittadini   gli   italiani  non  appartenenti  alla
Repubblica);
      b) abbia l'esercizio dei diritti civili;
      c) sia di condotta incensurabile;
      d)  sia  in possesso dell'attestato previsto dall'art. 4, comma
3,  n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752;
      e) sia fisicamente idoneo all'impiego a cui aspira;
      f) sia in posizione regolare nei confronti del servizio di leva
al quale sia stato eventualmente chiamato;
      g)  non  sia  stato  dichiarato  per  tre  volte non idoneo nel
concorso  per  esami  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda;
      h)  rientri,  senza  possibilita'  di cumulare le anzianita' di
servizio previste come necessarie nelle singole ipotesi, in una delle
seguenti categorie:
        1) magistrati amministrativi e contabili;
        2)  procuratori  dello Stato che non sono incorsi in sanzioni
disciplinari;
        3)  i  dipendenti  dello  Stato, con qualifica dirigenziale o
appartenenti  ad una delle posizioni dell'area C prevista dal vigente
contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro, comparto Ministeri, con
almeno  cinque  anni  di  anzianita'  nella  qualifica,  che  abbiano
costituito  il  rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale
era  richiesto  il  possesso  del diploma di laurea in giurisprudenza
conseguito,  salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di
un  corso  universitario di durata non inferiore a quattro anni e che
non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
        4)  gli  appartenenti  al  personale  universitario  di ruolo
docente  di  materie  giuridiche in possesso del diploma di laurea in
giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
        5)  i  dipendenti,  con qualifica dirigenziale o appartenenti
alla  ex  area  direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti
pubblici  a  carattere  nazionale  e  degli  enti locali, che abbiano
costituito  il  rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale
era  richiesto  il  possesso  del diploma di laurea in giurisprudenza
conseguito,  salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di
un  corso  universitario  di durata non inferiore a quattro anni, con
almeno  cinque  anni di anzianita' nella qualifica o, comunque, nelle
predette carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
        6)  gli  avvocati  iscritti  all'albo che non sono incorsi in
sanzioni disciplinari;
        7)  coloro  i  quali  hanno  svolto le funzioni di magistrato
onorario  (giudice  di  pace,  giudice  onorario  di  tribunale, vice
procuratore onorario, giudice onorario aggregato) per almeno sei anni
senza demerito, senza essere stati revocati e che non sono incorsi in
sanzioni disciplinari;
        8)   i   laureati  in  possesso  del  diploma  di  laurea  in
giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea,
al  termine  di  un  corso  universitario  di  durata non inferiore a
quattro   anni   e   del  diploma  conseguito  presso  le  scuole  di
specializzazione  per le professioni legali previste dall'art. 16 del
decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modifiche;
        9)   i   laureati   che   hanno   conseguito   la  laurea  in
giurisprudenza,  al  termine  di un corso universitario di durata non
inferiore  a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea,
ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;
        10)   i   laureati   che   hanno   conseguito  la  laurea  in
giurisprudenza  a  seguito  di  un  corso universitario di durata non
inferiore  a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea,
ed  hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina
giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore
a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
        11)   i   laureati   che   hanno   conseguito  la  laurea  in
giurisprudenza  a  seguito  di  un  corso universitario di durata non
inferiore  a  quattro  anni,  essendosi iscritti al relativo corso di
laurea anteriormente all'anno accademico 1998-1999;
        i)  sia  in  possesso  degli  altri requisiti richiesti dalle
leggi vigenti.
    Tutti  i requisiti devono essere posseduti entro il termine di 30
giorni  decorrenti  dalla  data di pubblicazione del presente decreto
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  -  4ª  serie speciale,
«Concorsi ed esami».