Art. 4.
                  Cause di esclusione dal concorso
    Non sono ammessi al concorso:
      a)  coloro  che  non  sono  in  possesso  dei  requisiti di cui
all'art. 2 del presente decreto;
      b)   coloro   le  cui  domande  di  partecipazione  sono  state
presentate  o spedite oltre il termine indicato nell'art. 3, comma 2,
del presente decreto;
      c)  coloro  che,  alla  data  di  scadenza  del  termine per la
presentazione  della domanda, sono stati dichiarati non idonei in tre
concorsi per l'ammissione in magistratura. L'espulsione del candidato
dopo  la  dettatura  del  tema, durante le prove scritte, equivale ad
inidoneita'.  Produce  inoltre  gli  stessi  effetti dell'inidoneita'
l'annullamento  di  un  lavoro da parte della commissione quando essa
abbia  accertato  che  il lavoro stesso sia stato in tutto o in parte
copiato  da  quello  di  altro  candidato o da qualsiasi testo ovvero
quando l'elaborato sia stato reso riconoscibile;
      d)  coloro  che  per  le  informazioni raccolte, non risultino,
secondo  il  giudizio  del Consiglio Superiore della Magistratura, di
condotta incensurabile;
      e)  coloro  che  sono  esclusi dall'elettorato politico attivo,
nonche'  coloro  che  sono  stati  destituiti  o  dispensati,  ovvero
licenziati  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per
persistente  insufficiente  rendimento,  ovvero sono stati dichiarati
decaduti  da  un  impiego  statale  a  seguito  dell'accertamento che
l'impiego  stesso  e'  stato  conseguito  mediante  la  produzione di
documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile.
    Non  si  terra' conto delle domande di partecipazione prive della
sottoscrizione dell'aspirante.
    Il Consiglio Superiore della Magistratura, sentito l'interessato,
puo'  escludere  da  uno  o  piu' concorsi successivi chi, durante lo
svolgimento delle prove scritte di un concorso, sia stato espulso per
comportamenti  fraudolenti,  diretti  ad  acquisire  o  ad utilizzare
informazioni   non  consentite,  o  per  comportamenti  violenti  che
comunque abbiano turbato le operazioni del concorso.
    L'ammissione  al concorso per ciascun candidato e' deliberata dal
Consiglio    Superiore    della    Magistratura,   sotto   condizione
dell'accertamento   dei  requisiti  prescritti  per  l'assunzione  in
magistratura   e  delle  altre  condizioni  richieste  dal  bando  di
concorso.