Art. 5.
                          Prove concorsuali
    L'esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale.
    La  prova  scritta  consiste  nello  svolgimento di tre elaborati
teorici vertenti su:
      a) diritto civile;
      b) diritto penale;
      c) diritto amministrativo.
    Per lo svolgimento di ciascun elaborato teorico i candidati hanno
a disposizione otto ore dalla dettatura della traccia.
    La prova orale verte su:
      a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
      b) procedura civile;
      c) diritto penale;
      d) procedura penale;
      e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
      f) diritto commerciale e fallimentare;
      g) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
      h) diritto comunitario;
      i) diritto internazionale pubblico e privato;
      l)   elementi   di   informatica  giuridica  e  di  ordinamento
giudiziario;
      m)  colloquio  su  una lingua straniera scelta fra le seguenti:
inglese, spagnolo e francese.
    Ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio  1976,  n. 752, le prove di concorso devono tener conto del
particolare  ordinamento  giuridico amministrativo della provincia di
Bolzano.
    Le prove si svolgeranno secondo le procedure previste dall'art. 8
del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche, e
dall'art. 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.