Art. 6.
                      Commissione esaminatrice
    La  commissione  di  esame  e'  nominata con decreto del Ministro
della  Giustizia,  previa  delibera  del  Consiglio  Superiore  della
Magistratura,  nei  quindici  giorni antecedenti l'inizio della prova
scritta,  ed  e'  composta  da  sei  membri  che  conoscano la lingua
italiana  e  la  lingua tedesca, tre appartenenti al gruppo di lingua
italiana e tre appartenenti al gruppo di lingua tedesca, scelti da un
elenco di nomi predisposto dal Consiglio Superiore della Magistratura
di intesa con la provincia di Bolzano.
    I  componenti  appartenenti  a  ciascun gruppo linguistico devono
essere  due  magistrati,  che non hanno fatto parte della commissione
esaminatrice  del  concorso  precedentemente  bandito, ed uno docente
universitario.
    Presiede  la  commissione, senza voto determinante, il magistrato
nominato dal Consiglio Superiore della Magistratura.
    Con  decreto  del  Ministro  della Giustizia, previa delibera del
Consiglio  Superiore  della  Magistratura,  terminata  la valutazione
degli  elaborati  scritti, sono nominati componenti della commissione
esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati
ammessi  alla  prova  orale,  ai sensi dell'art. 1, n. 6, del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nel testo vigente.
    Le  attivita'  di segreteria della commissione sono esercitate da
personale  amministrativo  di area C, in servizio presso il Ministero
della   Giustizia   e   sono  coordinate  dal  titolare  dell'Ufficio
competente per il concorso.