Art. 8.
  Candidati ammessi alle prove orali e candidati dichiarati idonei
    Sono  ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno
di 12/20 di punti in ciascuna delle materie della prova scritta.
    Ai candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla prova orale
sara'  data  comunicazione,  con  l'indicazione del voto riportato in
ciascuna  delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in
cui dovranno sostenere detta prova.
    Conseguono l'idoneita' i candidati che ottengono non meno di 6/10
in  ciascuna  delle  materie  della  prova  orale,  e  un giudizio di
sufficienza   nel  colloquio  sulla  lingua  straniera  prescelta,  e
comunque  una  votazione  complessiva nelle due prove non inferiore a
108 punti. Non sono ammesse frazioni di punto.