Articolo 8
                             Graduatorie
    1. La commissione esaminatrice di cui al comma 1 dell'articolo 4,
redige  le  graduatorie  di  merito,  suddivise  per  ciascuna  delle
discipline/specialita'  indicate all'articolo 1 del bando, sulla base
del  punteggio  ottenuto  da  ciascun candidato nella valutazione dei
titoli di cui al precedente articolo 5.
    2.  A  parita' di punteggio sara' data la precedenza ai candidati
in  possesso dei titoli di preferenza indicati nell'articolo 5, comma
4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
In  caso di ulteriore parita' e' data precedenza al candidato di piu'
giovane eta'.
    3.   Le   suddette   graduatorie   sono   approvate  con  decreto
dirigenziale  dalla  Direzione  Generale  per il Personale Militare e
pubblicate sul sito internet www.persomil.difesa.it