Art. 11. Borsa di studio Una Commissione, nominata dal Governatore della Banca d'Italia, accerta il profitto tratto dalla frequenza del corso da parte dei borsisti. Durante lo svolgimento del corso potra' essere rilevato il profilo attitudinale dei candidati. A tale rilevazione possono partecipare anche consulenti esterni. La Banca d'Italia si riserva la facolta' di revocare la borsa di studio, non erogando le somme non maturate, ai borsisti che - sentita la Commissione di cui al precedente comma - non danno prova di assiduita' ovvero non dimostrano di seguire le lezioni e le esercitazioni con profitto.