Art. 11.
                           Borsa di studio
    Una  Commissione,  nominata dal Governatore della Banca d'Italia,
accerta  il  profitto  tratto  dalla frequenza del corso da parte dei
borsisti.  Durante lo svolgimento del corso potra' essere rilevato il
profilo  attitudinale  dei  candidati.  A  tale  rilevazione  possono
partecipare anche consulenti esterni.
    La  Banca d'Italia si riserva la facolta' di revocare la borsa di
studio, non erogando le somme non maturate, ai borsisti che - sentita
la  Commissione  di  cui  al  precedente  comma  - non danno prova di
assiduita'   ovvero  non  dimostrano  di  seguire  le  lezioni  e  le
esercitazioni con profitto.