Art. 7. Commissione di concorso. Prove d'esame Il Governatore della Banca d'Italia nomina una Commissione con l'incarico di sovrintendere alle prove d'esame. Le prove d'esame consistono in una prova scritta e in una prova orale sulle materie indicate nel programma allegato e si svolgono a Roma. La prova scritta prevede lo svolgimento di due elaborati. I due elaborati riguardano un argomento, a scelta del candidato, tra «Diritto privato (civile e commerciale)» e «Diritto amministrativo» e un argomento di «Legislazione bancaria e finanziaria». Le tracce proposte dalla Commissione possono assumere la forma di quesiti collegati tra loro che possono avere per oggetto anche l'esame di un caso pratico. Nella valutazione dei due elaborati la Commissione verifica la capacita' del candidato di individuare e sintetizzare gli aspetti salienti delle questioni proposte, utilizzare il proprio patrimonio concettuale, argomentare, collegare ed esporre. Per lo svolgimento della prova scritta viene consentita la consultazione unicamente di raccolte di leggi non commentate ne' annotate; a tal fine saranno fornite indicazioni ai candidati ammessi. La prova e' valutata con un massimo di 50 punti, attribuendo a ognuno dei due elaborati, che vengono corretti in forma anonima, fino a un massimo di 25 punti. Verranno valutate esclusivamente le prove scritte dei candidati che abbiano svolto entrambi gli elaborati. La votazione complessiva della prova risulta dalla somma dei due punteggi utili. La prova e' superata da coloro che hanno riportato almeno 15 punti in ognuno dei due elaborati. I concorrenti che superano la prova scritta vengono ammessi a sostenere una prova orale che consiste in un colloquio su tutte le materie indicate nel programma allegato e in una conversazione in lingua inglese; possono formare oggetto di colloquio l'argomento della tesi di laurea e le esperienze professionali maturate. Il colloquio, nel quale potranno essere discussi con il candidato anche casi pratici, tende ad accertare la maturita' di pensiero, la capacita' di giudizio, la cultura universitaria di base e la capacita' di cogliere le interrelazioni tra gli argomenti. La conversazione in lingua inglese e' volta a verificarne il livello di conoscenza in relazione a un utilizzo della stessa come strumento di lavoro. La prova orale viene valutata con l'attribuzione di un punteggio massimo di 50 punti ed e' superata dai candidati che conseguono una votazione minima di 30 punti. Sono considerati idonei i candidati che hanno conseguito una votazione almeno pari alla somma dei punteggi minimi previsti per la prova scritta e per la prova orale. In occasione della prova orale e' prevista anche una conversazione facoltativa nella lingua straniera eventualmente scelta dal candidato tra tedesco, francese o spagnolo; essa e' valutata con l'attribuzione di un punteggio fino a un massimo di 2 punti, non utili per il superamento della prova orale ma utili a determinare il punteggio complessivo di cui al successivo art. 9. Ai candidati viene data comunicazione scritta delle votazioni riportate nelle singole prove d'esame.