Art. 9. Graduatoria Il punteggio complessivo dei candidati idonei e' determinato dalla somma delle votazioni riportate alla prova scritta, alla prova orale e alla eventuale conversazione facoltativa di cui all'art. 7 comma 13. La Commissione di cui all'art. 7 compila una graduatoria di merito seguendo l'ordine decrescente del punteggio complessivo. La Banca d'Italia forma la graduatoria finale in base alla graduatoria di merito, a eventuali titoli di riserva o preferenza, rilevanti per la Banca d'Italia, dichiarati nella domanda. Fermo restando quanto precede, qualora piu' candidati risultino in posizione di ex aequo, viene data preferenza al candidato piu' giovane di eta'. Le borse di studio vengono assegnate secondo l'ordine della graduatoria finale. Se uno dei vincitori rinuncia alla borsa, la Banca d'Italia si riserva la facolta' di assegnarla ad altro candidato idoneo seguendo l'ordine della graduatoria finale. La Banca d'Italia si riserva la facolta' di utilizzare la graduatoria entro diciotto mesi dalla data di approvazione della stessa.