Art. 9.
                             Graduatoria
    Il  punteggio  complessivo  dei  candidati  idonei e' determinato
dalla  somma delle votazioni riportate alla prova scritta, alla prova
orale  e  alla  eventuale conversazione facoltativa di cui all'art. 7
comma 13.
    La  Commissione  di  cui  all'art. 7  compila  una graduatoria di
merito seguendo l'ordine decrescente del punteggio complessivo.
    La  Banca  d'Italia  forma  la  graduatoria  finale  in base alla
graduatoria  di  merito,  a eventuali titoli di riserva o preferenza,
rilevanti per la Banca d'Italia, dichiarati nella domanda.
    Fermo  restando  quanto precede, qualora piu' candidati risultino
in  posizione  di  ex  aequo, viene data preferenza al candidato piu'
giovane di eta'.
    Le  borse  di  studio  vengono  assegnate  secondo l'ordine della
graduatoria finale.
    Se  uno  dei  vincitori rinuncia alla borsa, la Banca d'Italia si
riserva  la facolta' di assegnarla ad altro candidato idoneo seguendo
l'ordine della graduatoria finale.
    La  Banca  d'Italia  si  riserva  la  facolta'  di  utilizzare la
graduatoria  entro  diciotto  mesi  dalla  data di approvazione della
stessa.