Art. 10.
                           Borse di studio
    Le  borse  di  studio  sono  assegnate  in  base alla graduatoria
generale di merito redatta dalla competente commissione giudicatrice,
su domanda dell'avente titolo.
    Qualora  l'avente titolo rinunci alla borsa di dottorato subentra
altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.
    In  presenza  di  una  o  piu' borse di studio finanziate da enti
esterni,  i  candidati possono scegliere di quale fruire in relazione
alla loro posizione nella graduatoria generale di merito.
    Qualora  la borsa finanziata da enti esterni vincoli l'erogazione
della  stessa  a  specifiche  tematiche  di  tesi,  il candidato puo'
scegliere se accettare la borsa o rinunciarvi.
    L'importo  annuo  netto  della  borsa  di  studio  ammonta per il
2008(3):
    (3) Alla  data  di  emanazione  del  presente bando, la normativa
vigente  stabilisce  ex  art. 2,  comma 26  della legge n. 335/1995 e
successive  modifiche  e  integrazioni, che la borsa di dottorando e'
assoggettabile  a contributo INPS, pari al 17% o 24,72%, di cui 1/3 a
carico del dottorando.
      I  anno:  euro  9.876,34  per i dottorandi residenti in Italia;
euro 10.561,56  per  i  dottorandi  residenti  all'estero che possono
applicare   la  convenzione  internazionale  per  evitare  la  doppia
imposizione  fiscale;  euro  10.549,61  per  i  dottorandi  residenti
all'estero  che  non  possono applicare la convenzione internazionale
per  evitare  la  doppia  imposizione  fiscale;  euro 10.173,21 per i
dottorandi  residenti  in Italia iscritti ad altre forme assicurative
obbligatorie;
    II  e  III  anno:  euro  12.000,00  per i dottorandi residenti in
Italia;  euro  12.685,22  per  i  dottorandi residenti all'estero che
possono applicare la convenzione internazionale per evitare la doppia
imposizione  fiscale;  euro  12.673,27  per  i  dottorandi  residenti
all'estero  che  non possono applicare la convenzione; euro 12.296,87
per  i  dottorandi  residenti  in  Italia  iscritti  ad  altre  forme
assicurative obbligatorie.
    Le  somme vengono erogate a partire dal mese di novembre 2008(4),
di norma, a cadenza bimestrale anticipata, salvo recupero di indebito
per le ipotesi di esclusione o sospensione del dottorando.
    Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da   istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,  con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando.
    Su  richiesta  del tutor, la borsa di studio e' aumentata del 50%
per  eventuali  periodi  di  permanenza  all'estero  autorizzati  dal
coordinatore o dal Collegio dei docenti.
    Previo   mantenimento   dei   requisiti   di  merito,  la  durata
dell'erogazione e' pari all'intera durata del ciclo di dottorato.
    Le  sospensioni  della  frequenza del corso di durata superiore a
trenta giorni comportano la sospensione dell'erogazione della borsa.