Art. 9.
               Riserva di posto e titoli di preferenza
    Sara'  applicata  la  riserva  dei  posti messi a concorso di cui
all'art. 1.  I  posti  eventualmente  non  coperti  per  mancanza  di
candidati  riservatari  risultati  idonei  saranno assegnati ad altri
idonei secondo l'ordine della graduatoria di merito.
    I  candidati  che  intendano  far  valere, ai sensi delle vigenti
disposizioni,  i titoli di precedenza e preferenza, dovranno allegare
alla domanda di partecipazione le relative attestazioni redatte nella
prescritta forma.
    I candidati che hanno superato le prove d'esame, potranno fruire,
a  parita'  di  merito,  dei  titoli  di  preferenza  e di precedenza
previsti  dall'art. 5  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni.
    Qualora  tra  i  candidati  che  supereranno le prove ve ne siano
alcuni   che  appartengono  a  piu'  categorie  che  danno  titolo  a
differenti riserve di posti, si terra' conto prima del titolo che da'
diritto  a  una  maggiore  riserva, nell'ordine disposto dall'art. 5,
comma  3,  del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni e integrazioni.