Art. 6. Valutazione dei titoli Le categorie di titoli valutabili e i relativi punteggi massimi attribuibili sono i seguenti: a) periodi di servizio o di attivita', dopo la laurea, nelle attivita' di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2. Al fine del calcolo complessivo, i diversi periodi di svolgimento delle predette attivita' possono essere cumulati; fino a punti 8 b) ogni altro titolo accademico, professionale, di studio o di ricerca, attinente alla posizione da ricoprire (diverso da quello gia' considerato alla lettera a): diploma di dottorato di ricerca o titolo equivalente ottenuto anche presso universita' straniere; specializzazioni conseguite a seguito di corsi post-lauream, della durata di almeno un biennio, presso universita' o istituti di istruzione universitaria italiani o esteri; ulteriori diplomi di laurea; abilitazioni professionali; conseguimento di un master di durata almeno annuale presso qualificati istituti o associazioni italiani o esteri; ogni altro significativo titolo o esperienza di studio e ricerca della stessa categoria che abbia interesse per il Consiglio Superiore della Magistratura; fino a punti 8 c) pubblicazioni giuridiche a stampa a carattere scientifico. Sara' assegnato un punteggio proporzionalmente piu' elevato alle pubblicazioni attinenti all'attivita' istituzionale del Consiglio Superiore della Magistratura, ovvero alla posizione da ricoprire; non saranno presi in considerazione lavori ciclostilati, dattilografati e manoscritti. I lavori in corso di stampa saranno presi in considerazione soltanto se accompagnati da una dichiarazione dell'editore che sono stati accettati per la pubblicazione; fino a punti 4 I titoli e le pubblicazioni devono essere prodotti in un unico esemplare originale o in copia autenticata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' presentata separatamente ovvero apposta in calce alla copia stessa. Alle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte dovra' essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento. Per motivi organizzativi non e' possibile far riferimento a titoli gia' esibiti al Consiglio Superiore della Magistratura o ad altra amministrazione pubblica. I titoli eventualmente spediti a parte, a mezzo di raccomandata, saranno presi in considerazione solo se inoltrati entro il termine utile per la presentazione delle domande.