Art. 4.
                      Commissione esaminatrice
    La  commissione  di  esame e' composta da un numero di componenti
non superiore a cinque, di cui uno con funzioni di presidente, scelti
tra  magistrati  esperti in informatica, funzionari con qualifica non
inferiore  a  dirigente,  docenti  universitari ed esperti di provata
competenza  nelle materie di esame, e sara' successivamente nominata,
su  proposta  del  Comitato di presidenza, con apposita deliberazione
dell'assemblea  plenaria. Almeno un terzo dei posti di componente, ai
sensi  dell'art. 57  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive  modificazioni ed integrazioni, e' comunque riservato alle
donne,  salvo  motivata  impossibilita'.  La  commissione puo' essere
integrata  da  esperti per l'esame delle lingue straniere. Qualora se
ne ravvisi la necessita', nel caso previsto dall'art. 9, comma 3, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni ed integrazioni, si procede all'integrazione
della  commissione e alla nomina di sottocommissioni. Con la medesima
deliberazione  il  Consiglio  superiore  della magistratura nomina il
segretario  della  commissione  esaminatrice, scelto tra i funzionari
del Consiglio superiore della magistratura stesso.