Art. 2.
    La  commissione  esaminatrice  del  concorso  pubblico  di cui al
precedente  art. 1,  anche in forme di composizione diverse da quelle
previste  dall'art. 6,  comma  5,  della  I parte del Regolamento del
personale  citato  nelle  premesse, sara' nominata dal Presidente con
successivo provvedimento.