Art. 4.
      Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
    Alla  domanda  di  partecipazione all'Avviso pubblico i candidati
devono allegare:
      1) copia di un documento di identita' in corso di validita';
      2)  certificazione,  redatta  ai  sensi  di  legge, dalla quale
risulti   l'anzianita'   di   servizio   richiesta  per  l'ammissione
all'Avviso pubblico;
      3)  curriculum  formativo e professionale regolarmente datato e
firmato,  corredato di tutte le certificazioni relative ai titoli che
il  candidato  ritenga opportuno presentare ai fini della valutazione
di merito.
    Nei  certificati  di servizio devono essere indicate le posizioni
funzionali  o  le  qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i
servizi sono stati prestati, nonche' le date iniziali e terminali dei
relativi periodi di attivita'.
    I  contenuti  del  curriculum professionale ai sensi dell'art. 8,
comma  3  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 484/1997
concernono     le     attivita'     professionali,     di     studio,
direzionali-organizzative con riferimento:
      a) alla  tipologia  delle  istituzioni  in cui sono allocate le
strutture  presso  le quali il candidato ha svolto la sua attivita' e
alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
      b) alla  posizione  funzionale  del candidato nelle strutture e
alle  sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
      c) alla  tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
      d) ai  soggiorni di studio e di addestramento professionale per
attivita' attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
      e) alla  attivita'  didattica  presso  corsi  di  studio per il
conseguimento    di   diploma   universitario,   di   laurea   o   di
specializzazione  ovvero presso scuole per la formazione di personale
sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
      f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche  effettuati  all'estero,  valutati  secondo  i  criteri  di cui
all'art. 9  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997,
nonche' alle pregresse idoneita' nazionali.
    Nella  valutazione  del  curriculum  e'  presa in considerazione,
altresi',  la  produzione  scientifica  strettamente  pertinente alla
disciplina,    pubblicata    su   riviste   italiane   o   straniere,
caratterizzate  da  criteri  di  filtro nell'accettazione dei lavori,
nonche' il suo impatto sulla comunita' scientifica.
    I   contenuti   del  curriculum,  esclusi  quelli  relativi  alla
tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal
candidato, possono essere autocertificati ai sensi delle disposizioni
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
      4) pubblicazioni.
    Le  pubblicazioni  devono essere edite a stampa; possono tuttavia
essere presentate anche in fotocopia ed autenticate dal candidato, ai
sensi  dell'art. 19  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
n. 445/2000,  purche'  il  medesimo  attesti,  mediante dichiarazione
sostitutiva  dell'atto di notorieta', corredata da fotocopia semplice
di  un  proprio  documento  di  identita' personale, che le copie dei
lavori   specificamente   richiamati   nell'autocertificazione   sono
conformi agli originali;
      5)  un  elenco, in triplice copia, contenente l'indicazione dei
documenti e dei titoli allegati alla domanda di partecipazione.
    Tutti  i  documenti  allegati alla domanda devono essere numerati
progressivamente;  tali  numeri  dovranno corrispondere esattamente a
quelli riportati nel citato elenco.
    Non   saranno   presi   in  considerazione  documenti,  titoli  o
pubblicazioni  che  perverranno  a  questa  Amministrazione  dopo  il
termine  ultimo  per la presentazione della domanda di partecipazione
all'avviso pubblico.
    I  titoli  redatti in lingua straniera devono essere corredati da
una  traduzione  in  lingua  italiana  certificata, conforme al testo
straniero,  redatta  dalla  competente  rappresentanza  diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
    Nella   documentazione   relativa  ai  servizi  svolti  anche  se
documentati  mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'
ai  sensi  dell'art. 47  del  decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000  (allegato c) devono essere attestate se ricorrano o meno
le  condizioni  di  cui all'ultimo comma dell'art. 46 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  20 dicembre  1979, n. 761, in presenza
delle  quali  il punteggio di anzianita' deve essere ridotto. In caso
positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del
punteggio.
                         Autocertificazione
    Si  precisa  che  il  candidato,  in  luogo  della certificazione
rilasciata   dall'Autorita'  competente,  puo'  presentare  in  carta
semplice e senza autentica di firma:
      a) «dichiarazione  sostitutiva di certificazione» (allegato b):
nei   casi  tassativamente  indicati  nell'art. 46  del  decreto  del
Presidente   della  Repubblica  n. 445/2000  (ad  esempio:  stato  di
famiglia,  iscrizione  all'albo professionale, possesso del titolo di
studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.);
      b) «dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta» (allegato
c):  per  tutti  gli  stati,  fatti e qualita' personali non compresi
nell'elenco di cui al citato art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica  n. 445/2000  (ad  esempio:  borse di studio, attivita' di
servizio,   incarichi  libero-professionali,  attivita'  di  docenza,
frequenza a corsi di formazione e di aggiornamenti.
    La  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' deve essere
corredata   da  fotocopia  semplice  di  un  documento  di  identita'
personale.
    In  ogni  caso,  la  dichiarazione resa dal candidato - in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione - deve contenere
tutti  gli  elementi  necessari  alla  valutazione  del titolo che il
candidato  intende  produrre;  l'omissione  anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
    L'amministrazione  e' tenuta ad effettuare idonei controlli sulla
veridicita'  del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e
si  precisa  che,  oltre  alla  decadenza  dai benefici eventualmente
conseguiti   dall'interessato,   sulla   base  di  dichiarazione  non
veritiera,  sono  applicabili  le  sanzioni  penali  previste  per le
ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci.