Art. 5.
                       Modalita' di selezione
    L'accertamento  del  possesso  dei requisiti di cui al precedente
art. 1)   e'   effettuato   dalla   competente   Commissione  di  cui
all'art. 15-ter  del  decreto  legislativo  n. 502/1992, e successive
modificazioni ed integrazioni.
    La  competente  commissione  provvedera'  a convocare i candidati
ammessi  per  l'effettuazione  del colloquio con lettera raccomandata
con  avviso di ricevimento almeno venti giorni prima di quello in cui
essi devono sostenerlo.
    La  competente  Commissione  accertata  l'idoneita' dei candidati
sulla base:
      a) di  un  colloquio  diretto  alla valutazione delle capacita'
professionali   del   candidato   nella   specifica   disciplina  con
riferimento  anche alle esperienze professionali documentate, nonche'
all'accertamento  delle  capacita'  gestionali,  organizzative  e  di
direzione  del  candidato  stesso  con  riferimento  all'incarico  da
svolgere;
      b) della     valutazione     del    curriculum    professionale
dell'aspirante.
    Ai  sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c) della legge regionale
n. 25  del  3 agosto 2006 la competente Commissione costituita per la
valutazione  tecnica  effettua una valutazione comparativa sulla base
dei   titoli,   del  curriculum  e  del  colloquio  e  individua  tre
nominativi,  fra gli idonei, che propone al Direttore generale per la
nomina   entro   novanta  giorni  dal  termine  di  scadenza  per  la
presentazione delle domande.
    Prima   di   procedere  al  colloquio  ed  alla  valutazione  del
curriculum, la Commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto
conto della specificita' proprie del posto da ricoprire.
    I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel
giorno   e   all'ora  stabiliti,  dovranno  ritenersi  esclusi  dalla
selezione.