Art. 5. Modalita' di selezione L'accertamento del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 1) e' effettuato dalla competente Commissione di cui all'art. 15-ter del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni ed integrazioni. La competente commissione provvedera' a convocare i candidati ammessi per l'effettuazione del colloquio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno venti giorni prima di quello in cui essi devono sostenerlo. La competente Commissione accertata l'idoneita' dei candidati sulla base: a) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacita' professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonche' all'accertamento delle capacita' gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all'incarico da svolgere; b) della valutazione del curriculum professionale dell'aspirante. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 25 del 3 agosto 2006 la competente Commissione costituita per la valutazione tecnica effettua una valutazione comparativa sulla base dei titoli, del curriculum e del colloquio e individua tre nominativi, fra gli idonei, che propone al Direttore generale per la nomina entro novanta giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande. Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del curriculum, la Commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto conto della specificita' proprie del posto da ricoprire. I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno e all'ora stabiliti, dovranno ritenersi esclusi dalla selezione.