Art. 7.
                   Approvazione della graduatoria
    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine  decrescente dei punti della votazione complessiva riportata
da  ciascun  candidato,  con l'osservanza, a parita' di merito, delle
preferenze  previste  dall'art. 6 del presente bando. Sono dichiarati
vincitori,  nei  limiti  dei posti messi a concorso e nel rispetto di
quanto  stabilito  dall'art.  18, comma 6, del decreto legislativo n.
215  dell'8 maggio 2001 e dall'art. 11 del decreto legislativo n. 236
del 31 luglio 2003, i candidati utilmente collocati nella graduatoria
di  merito, formata sulla base del punteggio riportato nelle prove di
esame  e  nella  valutazione  dei titoli. Il punteggio finale e' dato
dalla  somma  della  media dei voti riportati nelle prime due prove e
della  votazione  conseguita  nella  prova orale a cui si aggiunge il
punteggio  della  valutazione  dei  titoli. La graduatoria di merito,
unitamente  a  quella  dei  vincitori,  e'  approvata con decreto del
Direttore    amministrativo    ed   e'   pubblicata   presso   l'albo
dell'Universita'  degli  studi  di Milano-Bicocca, piazza dell'Ateneo
Nuovo  n. 1,  Milano.  Dalla data di pubblicazione decorre il termine
per eventuali impugnative.
    La  graduatoria  rimane  efficace per un periodo di 18 mesi dalla
pubblicazione  e  ad  essa  puo'  essere  fatto  ricorso  per coprire
ulteriori  posti resisi vacanti o di nuova istituzione oltre a quelli
messi a concorso.