Art. 2.
    La  commissione  esaminatrice  del  concorso  pubblico  di cui al
precedente  art. 1,  anche in forme di composizione diverse da quelle
previste  dall'art. 6, comma 5, della prima parte del Regolamento del
personale  citato  nelle  premesse, sara' nominata dal Presidente con
successivo provvedimento.