Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di funzionario di
2ª  in prova (esperto controllo di gestione) nella carriera direttiva
del  personale di ruolo della Commissione Nazionale per le Societa' e
     la Borsa, da destinare alla sede di Roma. [cod. «124/08»].

                               Art. 1.
    1.  E'  indetto  un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
posto  di  funzionario  di  2ª in prova, nella carriera direttiva del
personale  di  ruolo della Commissione nazionale per le societa' e la
borsa, da destinare alla sede di Roma.

                               Art. 2.
              Requisiti per l'ammissione e l'assunzione
    1.  Per  l'ammissione  al  concorso  e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
      a) cittadinanza  italiana,  ovvero, in applicazione del decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  7 febbraio 1994,
n. 174, cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione Europea;
      b) godimento dei diritti politici;
      c) diploma  di  laurea (DL - Vecchio Ordinamento) in economia e
commercio,  ingegneria  gestionale  o  titolo  di studio riconosciuto
equipollente,  ovvero  diploma  appartenente alla classe delle lauree
specialistiche  (LS  -  Nuovo  Ordinamento)  in:  finanza (CLS 19/S),
ingegneria  gestionale  (CLS 34/S), scienze dell'economia (CLS 64/S),
scienze economico-aziendali (CLS 84/S).
    I candidati in possesso di un diploma di laurea (DL) equipollente
a  quelli  espressamente  sopra  indicati  devono  specificare  nella
domanda  di  ammissione,  a  pena  di  esclusione,  gli  estremi  del
provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza.
    Il  diploma  di  laurea  conseguito  all'estero sara' considerato
utile  purche'  riconosciuto equipollente ad uno dei diplomi italiani
sopra  indicati;  a  tal  fine alla domanda di ammissione al concorso
deve  essere  allegato,  a  pena  di  esclusione, il provvedimento di
riconoscimento  dell'equipollenza  al corrispondente titolo di studio
italiano in base alla normativa vigente.
    Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza stabilita
per la presentazione delle domande;
      d) possesso   di   documentabile   esperienza   lavorativa  non
inferiore  a  cinque  anni maturata, successivamente al conseguimento
del  diploma  di  laurea,  in  materia  di  controllo di gestione e/o
pianificazione   e/o   tenuta   della  contabilita'  direzionale  e/o
reportistica.  Per  il  raggiungimento  del  requisito  temporale dei
cinque anni potranno essere cumulati rapporti di lavoro di durata non
inferiore a sei mesi interi ciascuno;
      e) idoneita'  fisica  all'impiego,  da  accertarsi tramite enti
pubblici o pubbliche istituzioni sanitarie.
    2.  I  cittadini  di  Stati  membri  dell'Unione  Europea diversi
dall'Italia devono altresi' essere in possesso dei seguenti ulteriori
requisiti:
      godimento   dei   diritti   politici   anche   nello  Stato  di
appartenenza o di provenienza;
      buona conoscenza della lingua italiana.
    3.  I  requisiti  indicati  nel  presente  articolo devono essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  stabilito  per  la
presentazione   delle  domande  di  ammissione  al  concorso;  quelli
indicati alle precedenti lettera a), b) ed e) devono essere posseduti
anche alla data dell'assunzione.
    4. Non possono accedere all'impiego presso la CONSOB:
      coloro   che  abbiano  riportato  condanne  penali  passate  in
giudicato  o  che  siano  stati sottoposti a sentenze di applicazione
della  pena  su  richiesta  per  reati  conseguenti  a  comportamenti
ritenuti incompatibili con le funzioni da espletare nell'Istituto;
      coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
      coloro  che  siano stati destituiti, dispensati per persistente
insufficiente  rendimento  o  dichiarati decaduti dall'impiego presso
una  pubblica  amministrazione per aver conseguito l'impiego mediante
produzione  di  documenti  falsi o viziati da invalidita' insanabile,
ovvero  coloro che siano stati licenziati ai sensi delle disposizioni
dei  contratti  collettivi  nazionali di lavoro relativi al personale
dei vari comparti della pubblica amministrazione.

                               Art. 3.
  Domande di ammissione Termine per la presentazione delle domande
    1.  La  domanda  di  ammissione al concorso deve essere compilata
utilizzando  l'apposito modulo, o copia di esso, allegato al presente
bando  (Allegato  n. 1). L'eventuale redazione della domanda in carta
libera    dovra'   essere   effettuata   riportando   con   scrittura
dattilografica  o  a  stampatello  l'intero  contenuto  del  predetto
modulo.
    2.  Il bando di concorso, corredato del citato modulo di domanda,
e' acquisibile anche dal sito Internet www.consob.it
    3. Le domande di ammissione al concorso devono essere indirizzate
alla  Commissione  nazionale  per  le  societa' e la borsa, Divisione
Risorse,  Ufficio  Gestione  e  Formazione  Risorse, via G.B. Martini
n. 3,  00198  Roma  e  possono  essere  presentate  all'«accettazione
corrispondenza»  della  sede di Roma, via C. Monteverdi n. 19, ovvero
della  sede di Milano, via Broletto n. 7, entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica. A tal fine fa fede il timbro a
data apposto dagli uffici della CONSOB.
    4.   Si  considerano  prodotte  in  tempo  utile  le  domande  di
ammissione  spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
entro   il  termine  di  cui  al  comma  precedente.  Ai  fini  della
determinazione  della  data  di  spedizione  fa fede il timbro a data
apposto  dall'ufficio  postale  accettante.  Sulla  busta deve essere
apposto il numero di riferimento del concorso «124/08».
    5.  Le  domande  possono  anche essere trasmesse per fax - sempre
entro   il   termine  perentorio  di  trenta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione  del  bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica -
esclusivamente  al  numero:  06-8417707.  Al  fine della verifica del
rispetto  del  termine  perentorio  fanno  fede  la  data  e l'ora di
ricezione  che  vengono  automaticamente  registrate al momento della
ricezione  del  fax  dall'apparecchiatura  collegata  al numero sopra
indicato.  Poiche'  il  sistema  si  fonda  su reti di trasmissione e
strumenti  che  possono essere suscettibili di inconvenienti tecnici,
la  CONSOB  non  assume  alcuna  responsabilita'  nel caso di domande
trasmesse   con  tale  mezzo  non  pervenute,  ovvero  non  pervenute
tempestivamente, ovvero ancora pervenute incomplete o illeggibili.
    6. Il termine di scadenza per la presentazione, per la spedizione
ovvero  per la trasmissione delle domande via fax, ove cada in giorno
festivo, e' prorogato al giorno seguente non festivo.
    7.  Nella  domanda  di  ammissione  al concorso il candidato deve
dichiarare  sotto  pena  di  decadenza i titoli rientranti tra quelli
indicati al successivo art. 5, comma 10.
    8.  Nella  domanda  di  ammissione  al concorso il candidato deve
altresi'  dichiarare gli eventuali titoli di precedenza e/o riserva e
preferenza  stabiliti  da  disposizioni  di  legge  vincolanti per la
Consob  ovvero  indicati  nel Regolamento del personale della Consob,
adottato  dalla Commissione con delibera n. 13859 del 4 dicembre 2002
resa  esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del  30 dicembre  2002  e  successivamente  modificato  con  delibere
n. 14604 del 16 giugno 2004 resa esecutiva con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 15 luglio 2004, n. 15091 del 22 giugno
2005  resa  esecutiva  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei
Ministri  del  14 luglio  2005,  n. 15252  del  14 dicembre 2005 resa
esecutiva  con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
28 dicembre  2005  e n. 15548 del 7 settembre 2006 resa esecutiva con
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 22 settembre
2006  (pubblicato nel Bollettino CONSOB - Edizione speciale n. 1/2006
del novembre 2006).
    9.  Nella domanda il candidato, consapevole delle sanzioni penali
previste  dall'art. 76  del  decreto  del Presidente della Repubblica
28 dicembre  2000,  n. 445,  per  le  ipotesi  di  falsita' in atti e
dichiarazioni mendaci, autocertifica, ai sensi degli articoli 46 e 47
dello  stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il
possesso  dei  requisiti di ammissione al concorso e all'impiego, dei
titoli rientranti tra quelli indicati al successivo art. 5, comma 10,
nonche'   degli   eventuali   titoli  di  precedenza  e/o  riserva  e
preferenza.  Le  indicazioni riportate nella domanda di ammissione al
concorso  hanno valore, rispettivamente, di dichiarazioni sostitutive
di  certificazione,  se trattasi di stati, qualita' personali e fatti
elencati  nell'art. 46  del  decreto  del Presidente della Repubblica
n. 445/2000,   ovvero   di   dichiarazioni  sostitutive  di  atto  di
notorieta',  ai  sensi  del citato art. 47 del decreto del Presidente
della   Repubblica   n. 445/2000,  se  trattasi  di  stati,  qualita'
personali  e  fatti  a  diretta  conoscenza  del  sottoscrittore, non
espressamente elencati nello stesso art. 46.
    10.  La  firma  in  calce  alla domanda deve essere autografa; ai
sensi  dell'art. 38, comma 3, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, alla domanda deve essere allegata - a pena di
esclusione  dal  concorso - copia fotostatica di uno dei documenti di
identita'   o  di  riconoscimento  in  corso  di  validita'  previsti
dall'art. 35  dello  stesso  decreto  del Presidente della Repubblica
n. 445/2000.
    11.   L'omissione   della  copia  fotostatica  del  documento  di
identita'  implica  l'invalidita'  delle dichiarazioni sostitutive di
atto  di  notorieta'  e, conseguentemente, la carenza dei requisiti o
titoli   attestati  dal  candidato  con  la  sottoscrizione  di  tali
dichiarazioni.
    12.  Ai  fini  della  valutazione  dei requisiti di ammissione al
concorso  e  all'impiego  e dei titoli indicati al successivo art. 5,
comma  10,  non  si  tiene  conto  delle  indicazioni  contenute  nei
curricula  vitae eventualmente allegati alla domanda di ammissione al
concorso,  ne'  di  eventuali  integrazioni della domanda presentate,
spedite  ovvero  trasmesse  oltre  il  termine  perentorio  di cui al
precedente comma 3.
    13.  Anche  prima  della  conclusione  del  concorso la Consob ha
facolta'  di  effettuare  gli  accertamenti previsti dall'art. 71 del
decreto   del  Presidente  della  Repubblica  n. 445/2000,  circa  il
possesso  dei  requisiti di ammissione al concorso e all'impiego, dei
titoli  indicati  al  successivo  art. 5,  comma  10,  nonche'  degli
eventuali titoli di precedenza e/o riserva e preferenza.
    14.  A  tal  fine,  entro  il  termine  indicato  nella  apposita
richiesta  che  verra'  inviata  da  parte  della Consob, i candidati
dovranno   presentare   o   spedire  la  relativa  certificazione  in
originale,  ovvero fornire i dati relativi ai soggetti presso i quali
effettuare i suddetti controlli.
    15.  I documenti comprovanti il possesso dei citati requisiti per
l'ammissione  al  concorso  e  all'impiego  e  dei titoli indicati al
successivo  art. 5,  comma  10,  devono  attestare  che  questi erano
posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  stabilito  per  la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.
    16. La CONSOB procede all'esclusione dal concorso, ovvero non da'
seguito all'assunzione, ovvero provvede alla risoluzione del rapporto
d'impiego dei soggetti nei cui confronti accerti la mancanza di uno o
piu' requisiti di ammissione al concorso.
    17.  Per  il  riconoscimento  dei  benefici previsti dall'art. 20
della  legge 5 febbraio 1992, n. 104 («Legge quadro per l'assistenza,
l'integrazione  sociale  e  i diritti delle persone handicappate»), i
candidati  portatori di handicap, ai sensi dell'art. 3 della medesima
legge,  devono specificare nella domanda di ammissione al concorso la
necessita'  di  tempi  aggiuntivi  e/o  gli ausili per lo svolgimento
delle  prove  del  concorso,  in  relazione  allo  specifico handicap
posseduto. A tal fine i candidati devono allegare alla domanda idonea
certificazione   relativa  al  suddetto  handicap,  rilasciata  dalla
struttura pubblica competente. E' anche possibile attestare di essere
stato  riconosciuto  portatore di handicap ai sensi del citato art. 3
mediante  dichiarazione  sostitutiva  di certificazione effettuata ai
sensi  dell'art. 46  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
n. 445/2000.  Sulla  base di tale documentazione la CONSOB accerta la
sussistenza  dei  presupposti  per  la  concessione,  da  parte della
commissione  esaminatrice,  dei suddetti tempi aggiuntivi e/o ausili.
Qualora   la   CONSOB   riscontri   la   non  veridicita'  di  quanto
autocertificato  dal  candidato, procede all'annullamento delle prove
dallo stesso sostenute.
    18.  Dalla  domanda deve risultare il recapito cui la CONSOB puo'
indirizzare le comunicazioni relative al concorso.
    19.  In  caso  di  presentazione  di istanze, atti o documenti in
lingua  straniera,  deve  essere  allegata  una  traduzione in lingua
italiana,  certificata  conforme  al  testo  straniero, redatta dalla
competente rappresentanza diplomatica o consolare.
    20.  La  CONSOB  non  assume  alcuna  responsabilita', in caso di
spedizione per raccomandata, per la mancata o tardiva ricezione delle
domande  di  ammissione  al  concorso,  per  la  mancata restituzione
dell'avviso  di  ricevimento,  ne'  per  eventuali disguidi postali o
comunque  imputabili  a  fatto  di  terzi,  a  caso  fortuito o forza
maggiore.

                               Art. 4.
                       Esclusione dal concorso
    1.  L'ammissione al concorso avviene con la piu' ampia riserva di
accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati.
    2.  Sono  esclusi  dal concorso i candidati che hanno presentato,
spedito ovvero trasmesso la domanda di ammissione al concorso:
      a) oltre il termine perentorio stabilito dal precedente art. 3;
      b) priva della sottoscrizione autografa;
      c) priva della copia fotostatica del documento di identita';
      d) incompleta o illeggibile in parti essenziali;
      e) tramite telex o telegramma;
      f) tramite  fax  ad un numero di fax che, anche se appartenente
alla  CONSOB,  sia  diverso  da  quello  indicato allo stesso art. 3,
comma 5;
      g) priva    dell'indicazione   del   provvedimento   attestante
l'equipollenza dei titoli di studio, ovvero del provvedimento stesso,
nei casi previsti.
    3.  Sono  altresi'  esclusi  dal concorso i candidati che abbiano
presentato  domande  dalle  quali  non risulti il possesso di tutti i
requisiti di ammissione al concorso.
    4.  L'esclusione  dal  concorso  e' disposta dal Presidente della
CONSOB con provvedimento motivato.
    5.   La   CONSOB   comunica  per  iscritto  agli  interessati  il
provvedimento di esclusione al recapito indicato nella domanda.

                               Art. 5.
                      Svolgimento del concorso
    1.  Il  concorso  e'  articolato  in  due  prove  scritte,  nella
valutazione  dei  titoli  e  in  una  prova  orale, finalizzata anche
all'accertamento  della conoscenza della lingua inglese. Le prove del
concorso si svolgeranno a Roma ovvero in comune limitrofo.
    2.  La  commissione  esaminatrice  sara'  nominata dal Presidente
della CONSOB con successivo provvedimento.
    3. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso  disposta  ai  sensi  del  precedente  art. 4 sono ammessi a
sostenere  le prove d'esame con la piu' ampia riserva di accertamento
del   possesso  dei  requisiti  indicati  al  precedente  art. 2  per
l'ammissione al concorso e per l'assunzione.
    4.  La  data e la sede di svolgimento delle prove scritte saranno
comunicate  mediante  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento, con
almeno quindici giorni di anticipo.
    5.   Le   prove   scritte   riguarderanno   le  materie  indicate
nell'Allegato n. 2 al presente bando.
    6.  Sono  ammessi  a  sostenere  la  prova  orale i candidati che
abbiano  riportato  in ciascuna delle due prove scritte una votazione
non inferiore a 21/30.
    7.  Ai  candidati  che  abbiano  superato  le  prove  scritte, e'
comunicata,  con  raccomandata con avviso di ricevimento e con almeno
venti giorni di anticipo, l'ammissione alla prova orale.
    8.  La  commissione  esaminatrice  determina preliminarmente, per
ciascuna delle categorie di titoli indicate al successivo comma 10, i
criteri per l'attribuzione del relativo punteggio.
    9.  La  commissione  esaminatrice,  prima dello svolgimento della
prova  orale,  effettua  la  valutazione  dei  titoli  dichiarati dai
candidati  nella domanda di ammissione al concorso, secondo i criteri
di  cui  al  precedente  comma  8; il risultato della valutazione dei
titoli e' reso noto ai candidati prima dell'effettuazione della prova
orale.
    10.  Il  punteggio  massimo  attribuibile ai titoli e' fissato in
punti 5. I titoli che saranno valutati dalla commissione esaminatrice
sono i seguenti:
      a) durata   dell'esperienza   lavorativa,   come  definita  dal
precedente  art. 2, lettera d), ulteriore rispetto a quella di cinque
anni  prescritta per l'ammissione al concorso (fino a punti 2); a tal
fine  saranno  valutati  rapporti di lavoro di durata non inferiore a
sei mesi interi ciascuno;
      b) abilitazione  all'esercizio  della  professione  di  dottore
commercialista (punti 1,5);
      c) master   certificati  dalla  «ASFOR»  (Associazione  per  la
formazione alla Direzione Aziendale) e/o diplomi post-universitari in
materia  di  controllo  di  gestione  ovvero  di finanza dell'impresa
rilasciati da Universita' e Istituti specializzati, purche' di durata
non  inferiore  ad  un  anno  accademico,  che  abbiano comportato il
superamento  di  esami  (fino  a  punti  1,5). A tal fine i candidati
dovranno  allegare  alla  domanda di concorso copia del programma dei
master  ovvero dei corsi post-universitari dichiarati oppure produrre
un'autocertificazione,  consapevoli  delle  sanzioni  penali previste
dall'art. 76  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,  n. 445,  per  le  ipotesi  di falsita' in atti e dichiarazioni
mendaci,  ai  sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, trascrivendo il programma
dei  master  o  dei  corsi  post-universitari  dichiarati  [v. modulo
allegato  alla  domanda  di  ammissione].  Il programma - prodotto in
copia  o  autocertificato  -  dovra'  specificare  le singole materie
trattate   e   la   durata   complessiva   in  ore  del  master/corso
post-universitario.  I  titoli  privi  della suddetta documentazione,
anche se dichiarati, non saranno valutati.
    11. La prova orale, finalizzata all'accertamento delle cognizioni
e  dei  requisiti  tecnico-professionali  necessari  all'espletamento
delle   funzioni   proprie  della  qualifica  da  conferire  ed  alla
conoscenza della lingua inglese e' articolata secondo quanto indicato
nell'Allegato n. 2 al presente bando.
    12.  La  prova  orale si intende superata se il candidato riporta
una  votazione  non inferiore a 21/30; un ulteriore punteggio (fino a
punti  2)  e'  attribuito in relazione al livello di conoscenza della
lingua inglese.
    13.  Per  essere  ammessi  a  sostenere  le  prove del concorso i
candidati  devono  essere  muniti  di  uno  dei seguenti documenti di
identita' o di riconoscimento in corso di validita':
      a) carta d'identita';
      b) patente di guida;
      c) passaporto;
      d) porto d'armi,
      ovvero  dei  documenti  di riconoscimento equipollenti ai sensi
dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
    14.  I  cittadini  di  Stato  membro  dell'Unione Europea diverso
dall'Italia devono essere muniti di un documento equipollente.
    15. I candidati dovranno produrre, prima dell'accesso in aula per
sostenere  le prove, fotocopia in carta semplice di uno dei documenti
di identificazione indicati al precedente comma 13.
    16.  Durante lo svolgimento delle prove scritte non e' consentito
comunicare  con  altri  candidati,  ne'  utilizzare  carta, appunti e
pubblicazioni   di   ogni   specie,   nonche'   telefoni   cellulari,
apparecchiature elettroniche o macchine da calcolo.
    17.  Chiunque non osservi le suddette disposizioni, ovvero quelle
impartite   in   aula,   e'  escluso  dalle  prove  ad  insindacabile
valutazione della commissione esaminatrice.
    18.   Le   informazioni  relative  al  concorso  potranno  essere
acquisite:
      presso  la  Divisione  Risorse,  Ufficio  Gestione e Formazione
Risorse (tel.: 06/84771 dal lunedi' al venerdi', dalle ore 15.30 alle
ore  16.30), per quanto riguarda le informazioni generali concernenti
l'ammissione al concorso;
      nel   sito  Internet  www.consob.it,  per  quanto  riguarda  le
successive  fasi  (date  e  sedi  delle  prove  scritte e della prova
orale).
    19.   Ai   sensi   della  delibera  n. 12697  del  2 agosto  2000
«Regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge
7 agosto  1990,  n. 241, concernente la determinazione dei termini di
conclusione   e   delle   unita'   organizzative   responsabili   dei
procedimenti  della  CONSOB», la procedura di concorso si concludera'
entro  trecentosessantacinque  giorni  dalla  data  di  scadenza  del
termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso.
    20.  Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della
legge  7 agosto  1990,  n. 241,  e'  la  sig.ra  Alessandra Cassetti,
assegnata  all'Ufficio  Gestione  e  Formazione  Risorse,  coordinato
nell'ambito   della   Divisione   Risorse   della  CONSOB.  Eventuali
sostituzioni  del  responsabile  del  procedimento  saranno rese note
attraverso il sito Internet www.consob.it.
    21.  La  CONSOB  non assume alcuna responsabilita' in ordine alla
diffusione  di  informazioni inesatte da parte di fonti diverse dalla
CONSOB stessa.
    22.  La CONSOB non assume, inoltre, alcuna responsabilita' per il
caso  di  mancato  recapito di comunicazioni dipendente da inesatte o
non  chiare  indicazioni  del  recapito  da  parte del candidato o da
mancata  o tardiva comunicazione di cambiamento del recapito indicato
nella  domanda  di ammissione al concorso, ne' per eventuali disguidi
postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito   o   forza   maggiore,  ne'  per  la  mancata  restituzione
dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

                               Art. 6.
                         Graduatoria finale
    1.  Espletate  le prove del concorso, la commissione esaminatrice
forma  la  graduatoria  di  merito  con  l'indicazione  dei  punteggi
conseguiti  dai  candidati.  Il  punteggio  complessivo e' dato dalla
somma:
      della media dei voti riportati nelle prove scritte;
      del punteggio relativo ai titoli posseduti;
      del voto riportato nella prova orale;
      del  punteggio  riportato  relativamente  alla conoscenza della
lingua inglese.
    2.  La  Commissione nazionale per le societa' e la borsa forma la
graduatoria  finale  in  base  alla  graduatoria  di  merito  ed agli
eventuali  titoli di precedenza e/o riserva e preferenza stabiliti da
disposizioni  di  legge  per  essa  vincolanti,  ovvero  indicati nel
Regolamento del personale della CONSOB.
    3.  Fermo restando quanto disposto al precedente comma 2, qualora
due   o  piu'  candidati  risultino  in  graduatoria  nella  medesima
posizione, e' preferito il candidato piu' giovane di eta'.
    4. La Commissione nazionale per le societa' e la borsa approva la
graduatoria  finale  del candidato risultato vincitore del concorso e
di quelli idonei, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei
requisiti  per  l'ammissione  al  concorso e all'impiego, nonche' dei
titoli rientranti tra quelli indicati al precedente art. 5, comma 10,
e  degli  eventuali  titoli di precedenza e/o riserva e preferenza e,
conseguentemente,   dichiara   vincitore   del   concorso   il  primo
classificato in detta graduatoria.
    5.  In  caso  di  rinuncia del vincitore, la CONSOB si riserva la
facolta'  di  assegnare  ad  altro  candidato  idoneo il posto resosi
disponibile, seguendo l'ordine della relativa graduatoria finale.
    6.  La  graduatoria  del  concorso  e'  comunicata  al  candidato
risultato  vincitore  e  a  quelli idonei e pubblicata nel Bollettino
della  CONSOB;  di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  -  4ª  serie  speciale
«Concorsi ed esami».
    7. La CONSOB si riserva la facolta' di utilizzare la graduatoria,
nel  termine  di un anno dalla data di pubblicazione della stessa nel
Bollettino della CONSOB, per eventuali ulteriori nomine.

                               Art. 7.
               Documenti per l'ammissione all'impiego
    1.  Con  apposita comunicazione il candidato dichiarato vincitore
del  concorso  -  qualora  siano  trascorsi  sei  mesi  dalla data di
sottoscrizione delle domande di ammissione al concorso, contenenti le
dichiarazioni  sostitutive  relative  al  possesso  dei  requisiti di
ammissione  al  concorso  e  all'impiego - e' invitato, sotto pena di
decadenza,  a  presentare,  ovvero a trasmettere a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, alla CONSOB, entro il termine stabilito in
detta  comunicazione,  idonea  documentazione comprovante il possesso
dei  soli  stati,  fatti  o  qualita'  soggetti  a modificazione. Per
ciascuno  degli  stati,  fatti  o  qualita'  posseduti  e' di seguito
indicato,  salvo  eccezione,  il  tipo  di documentazione ammessa, in
sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi degli articoli 46
e  47  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 445/2000, e
successive    modificazioni,   i   cui   prestampati   sono   inviati
all'interessato unitamente alla comunicazione predetta:
      a) cittadinanza  alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione  delle domande di ammissione al concorso; dichiarazione
sostitutiva  di  certificazione ai sensi dell'art. 46 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000;
      b) godimento  dei  diritti  politici  alla data di scadenza del
termine  utile  per  la  presentazione delle domande di ammissione al
concorso (per i cittadini di Stato membro dell'Unione Europea diverso
dall'Italia  deve  essere attestato il godimento dei diritti politici
anche  in tale Stato): dichiarazione sostitutiva di certificazione ai
sensi  dell'art. 46  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
n. 445/2000;  ^       c) misure di sicurezza subite o procedimenti in
corso  per la loro applicazione: dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta'  ai  sensi  dell'art. 47  del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000;
      d) idoneita'  fisica al servizio continuativo ed incondizionato
nell'impiego  ovvero  -  per  gli invalidi di cui alla legge 12 marzo
1999,  n. 68  -  idoneita'  al  servizio (comprovante altresi' che la
natura  e  il grado dell'invalidita' o mutilazione posseduta non puo'
riuscire  di  pregiudizio  alla salute ed incolumita' dei compagni di
lavoro):    non   attestabile   con   autocertificazione   e   quindi
documentabile   con  certificato  in  bollo  rilasciato  dall'Azienda
Sanitaria  Locale,  o  da  un  medico  militare per i militari (per i
cittadini   di   altro   Stato  membro  dell'Unione  Europea  diverso
dall'Italia,  il  certificato  deve  essere  rilasciato  da autorita'
sanitaria corrispondente).
    2.  Qualora siano trascorsi sei mesi dalla data di sottoscrizione
delle  domande  di  ammissione  al  concorso,  i  candidati  dovranno
altresi'  produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai
sensi  degli  articoli 46  e  47  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  n. 445/2000  relativa  all'assenza  o  meno  di  condanne
penali,  di  sentenze  di  applicazione  della pena su richiesta o di
carichi pendenti.
    3.  L'Amministrazione procedera' d'ufficio, ai sensi dell'art. 71
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, a verificare
presso  gli  organi  competenti  la  veridicita'  delle dichiarazioni
sostitutive  formulate  dai  candidati relative all'assenza o meno di
condanne  penali, di sentenze di applicazione della pena su richiesta
o di carichi pendenti.
    4.   Qualora   non   siano  trascorsi  sei  mesi  dalla  data  di
sottoscrizione della domanda di ammissione al concorso, contenente le
dichiarazioni  sostitutive  relative al possesso dei citati requisiti
di  ammissione  al  concorso  e  all'impiego, il candidato dichiarato
vincitore   del  concorso  dovra'  produrre  la  sola  certificazione
indicata alla lettera d).
    5.  E'  facolta'  della  CONSOB  sottoporre  a  visita  medica di
controllo il vincitore del concorso.
    6.  I  documenti  attestanti  stati,  fatti  e qualita' personali
soggetti  a  modificazione debbono essere di data non anteriore a sei
mesi dal ricevimento della comunicazione di invito a produrli.
    7.  Il  candidato che sia dipendente statale di ruolo e' tenuto a
presentare   o   spedire  a  mezzo  di  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento,  nel  termine di cui al comma 1 del presente articolo, a
pena  di  decadenza,  la  sola  certificazione di cui alla precedente
lettera d), nonche' copia integrale dello stato matricolare.
    8. Il candidato che sia gia' dipendente della CONSOB e' esonerato
dalla  presentazione  di  tutti  i documenti sopra elencati, ove gia'
contenuti nel fascicolo personale.
    9.  I documenti prodotti devono essere in regola con le norme sul
bollo.
    10. I documenti presentati alla CONSOB oltre il termine stabilito
dal  comma 1 del presente articolo non sono presi in considerazione e
comportano  la decadenza dal diritto alla nomina in prova. La data di
presentazione  dei  documenti  e'  stabilita dal timbro apposto dagli
uffici  della  Consob.  Si  considerano  prodotti  in  tempo  utile i
documenti  spediti  a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine stabilito dal comma 1 del presente articolo. Ai fini
della  determinazione  della  data  di spedizione fa fede il timbro a
data apposto dall'ufficio postale accettante. Sulla busta deve essere
apposto il numero di riferimento del concorso «124/08».
    11.  Non  sono  ammessi  riferimenti  a  documenti presentati per
partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

                               Art. 8.
         Requisiti per l'assunzione - Immissione in servizio
    1. Possono accedere all'impiego presso la CONSOB i candidati che:
      siano in possesso dei requisiti indicati al precedente art. 2;
      non  si  trovino in una delle situazioni indicate al precedente
art. 2, comma 4.
    2.  Il  vincitore  del  concorso e' nominato funzionario di 2ª in
prova  nella  carriera direttiva del personale di ruolo della Consob,
per  la  durata  di  sei  mesi e con diritto al trattamento economico
della  qualifica,  e  assegnato  alla  sede  di  Roma. Il rapporto di
impiego  del personale in possesso della cittadinanza di Stato membro
dell'Unione  Europea  diverso  dall'Italia  e' regolato tenendo conto
delle  limitazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 174/1994.
    3.  L'accettazione della nomina in prova non puo' essere in alcun
modo condizionata.
    4.   In   seguito   al   conferimento   della  nomina  in  prova,
l'interessato  deve presentarsi, entro il termine indicato, presso la
sede  di  Roma.  Eventuali proroghe di detto termine, che non possono
essere  superiori a trenta giorni (salvo diverse previsioni normative
vincolanti   per   la  CONSOB),  possono  essere  concesse  solo  per
giustificati, documentati motivi.
    5. Il candidato che ha conseguito la nomina e non assume servizio
senza  giustificato motivo entro il prescritto termine, e' dichiarato
decaduto  dalla  nomina, come previsto dalle vigenti disposizioni del
Regolamento del personale della CONSOB.
    6. Compiuto il periodo di prova, il dipendente consegue la nomina
in  ruolo, previo giudizio favorevole della Commissione nazionale per
le societa' e la borsa.
    7.  In  caso  di  giudizio  sfavorevole, il periodo di prova puo'
essere  prorogato  di  altri  sei  mesi, al termine dei quali, ove il
giudizio  sia  ancora  sfavorevole,  e' dichiarata la risoluzione del
rapporto    di   impiego,   con   diritto   all'indennita'   prevista
dall'art. 16,  comma  3,  della I parte del Regolamento del personale
della CONSOB.

                               Art. 9.
    Informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati
    1.  Ai  sensi  dell'art. 13,  comma  1,  del  decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, si informano i candidati che i dati personali
sono  raccolti  e  conservati  presso  la  CONSOB, Divisione Risorse,
Ufficio Gestione e Formazione Risorse, e sono trattati anche in forma
automatizzata   ai   soli  fini  dell'espletamento  del  concorso  e,
successivamente  all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego,
per  le  finalita'  inerenti alla gestione del rapporto medesimo, con
logiche pienamente rispondenti alle predette finalita'.
    2.  Il  conferimento  dei dati e' obbligatorio ai fini dell'esame
dei  requisiti  di  ammissione  al concorso e all'impiego; in caso di
rifiuto  a  fornire i dati richiesti la CONSOB procede all'esclusione
dal concorso ovvero non da' corso all'assunzione.
    3.  Per il trattamento, da parte della CONSOB, dei dati conferiti
non e' richiesto il consenso degli interessati.
    4.   I   dati   personali   potranno   essere   comunicati   alle
Amministrazioni  Pubbliche ovvero ai soggetti terzi nei confronti dei
quali la comunicazione risulti necessaria per finalita' connesse allo
svolgimento del concorso ovvero alla gestione dell'eventuale rapporto
d'impiego.
    5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono
trattati  per  l'adempimento  degli  obblighi  previsti  dalle  leggi
n. 104/1992  e  n. 68/1999,  nonche' per l'accertamento del requisito
dell'idoneita'  fisica  all'impiego, previsto dall'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dalle vigenti
norme del Regolamento del personale della CONSOB.
    6.  I  dati  giudiziari idonei a rivelare l'esistenza di condanne
penali  o  di  sentenze  di  applicazione  della  pena  su richiesta,
l'applicazione  di  misure  di  sicurezza,  l'esistenza  in  corso di
procedimenti penali o di procedimenti per l'applicazione di misure di
sicurezza  sono  trattati,  per  le finalita' previste dall'art. 112,
comma  2, lettera c), del decreto legislativo n. 196/2003, allo scopo
di  accertare  il  possesso  del  requisito  della compatibilita' dei
comportamenti  tenuti  dai  candidati  con  le  funzioni da espletare
nell'Istituto,  in  base  a  quanto  previsto dalle vigenti norme del
Regolamento del personale della CONSOB.
    7.  Ciascun  candidato  gode dei diritti riconosciuti dall'art. 7
del  citato decreto legislativo n. 196/2003 tra i quali il diritto di
accedere  ai  dati che lo riguardano; di far aggiornare, rettificare,
integrare  i  dati  erronei  o  incompleti;  di far cancellare i dati
trattati in violazione di legge; di opporsi, per motivi legittimi, al
trattamento dei dati che lo riguardano.
    8.  Titolare  del trattamento e' la CONSOB, Commissione nazionale
per  le  societa' e la borsa, via G.B. Martini n. 3 - 00198 Roma, nei
cui confronti possono essere fatti valere i diritti di cui sopra.

                              Art. 10.
                          Norme richiamate
    1.  Il  presente  bando  di  concorso  tiene  conto  della  legge
10 aprile  1991, n. 125, («Azioni positive per la realizzazione della
parita' uomo-donna sul lavoro»).

                           Allegati 1 e 2

         ---->  Vedere immagini da pag. 48 a pag. 52   <----