Art. 2.
    Le  commissioni  esaminatrici  dei  concorsi  pubblici  di cui al
precedente  art. 1,  anche in forme di composizione diverse da quelle
previste  dall'art. 6,  comma  5,  della II parte del Regolamento del
personale  citato nelle premesse, saranno nominate dal Presidente con
successivo provvedimento.