Art. 11. 1. I candidati ammessi alle prove scritte sono tenuti a presentarsi, per sostenere le prove medesime, nelle date, nel luogo e con le modalita' che verranno indicate, ai sensi dell'art. 9. 2. Al momento dell'identificazione personale, che puo' avvenire anche il giorno della prima prova scritta, ma precedentemente al suo inizio, i candidati ammessi in conseguenza del superamento della prova di preselezione, possono esibire la tessera di identificazione, ricevuta ai sensi dell'art. 8, mentre i candidati ammessi di diritto possono esibire uno dei documenti di identificazione, precisati nel successivo art. 12. 3. La consegna dei testi di consultazione, di cui ai commi 5, 6 e 7, per la preventiva verifica da parte della commissione, e' ammessa nei giorni che precedono quello della prima prova scritta, secondo quanto previsto nella Gazzetta Ufficiale indicata nell'art. 9, ed e' subordinata alla preventiva identificazione del candidato, ai sensi del comma precedente. 4. Non sono, in ogni caso, accettati i testi presentati nei giorni delle prove scritte. 5. A termini dell'art. 18, comma 2, del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e' consentita la consultazione, in sede di esame, soltanto dei testi dei codici, delle leggi e dei decreti. E' altresi' ammessa la consultazione di dizionari della lingua italiana. 6. I predetti testi, sulla copertina esterna ed anche sulla prima pagina interna dovranno contenere, in modo chiaro (a stampatello), il cognome, il nome e la data di nascita del candidato cui si riferiscono. 7. In sede di verifica sono esclusi tutti i testi non consentiti dal regolamento sopra citato, in particolare quelli contenenti: note, commenti, annotazioni, anche a mano, raffronti o richiami diversi da quelli relativi a fonti normative. Sono esclusi, altresi', manoscritti o dattiloscritti o fotocopie dei testi consentiti sopra indicati e le riproduzioni degli stessi, a stampa, diverse da quelle di comune consultazione. E' consentita la consultazione di fotocopie della Gazzetta Ufficiale recante testi normativi. 8. Per i candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, ovvero successivamente nel caso di patologie insorte dopo la presentazione o la spedizione della stessa, la commissione, oltre che autorizzare l'assistenza nella compilazione degli elaborati di personale dell'amministrazione, puo' aumentare il tempo a disposizione per lo svolgimento delle prove, in misura comunque non superiore ai trenta minuti.