Art. 11.
   1.   I   candidati  ammessi  alle  prove  scritte  sono  tenuti  a
presentarsi, per sostenere le prove medesime, nelle date, nel luogo e
con le modalita' che verranno indicate, ai sensi dell'art. 9.
   2.  Al  momento  dell'identificazione personale, che puo' avvenire
anche  il giorno della prima prova scritta, ma precedentemente al suo
inizio,  i  candidati  ammessi  in  conseguenza del superamento della
prova di preselezione, possono esibire la tessera di identificazione,
ricevuta  ai sensi dell'art. 8, mentre i candidati ammessi di diritto
possono  esibire  uno dei documenti di identificazione, precisati nel
successivo art. 12.
   3.  La consegna dei testi di consultazione, di cui ai commi 5, 6 e
7,  per la preventiva verifica da parte della commissione, e' ammessa
nei  giorni  che  precedono quello della prima prova scritta, secondo
quanto  previsto nella Gazzetta Ufficiale indicata nell'art. 9, ed e'
subordinata  alla  preventiva identificazione del candidato, ai sensi
del comma precedente.
   4. Non sono, in ogni caso, accettati i testi presentati nei giorni
delle prove scritte.
   5.  A termini dell'art. 18, comma 2, del regio decreto 14 novembre
1926,  n.  1953,  e'  consentita  la consultazione, in sede di esame,
soltanto dei testi dei codici, delle leggi e dei decreti. E' altresi'
ammessa la consultazione di dizionari della lingua italiana.
   6.  I predetti testi, sulla copertina esterna ed anche sulla prima
pagina interna dovranno contenere, in modo chiaro (a stampatello), il
cognome,  il  nome  e  la  data  di  nascita  del  candidato  cui  si
riferiscono.
   7.  In  sede di verifica sono esclusi tutti i testi non consentiti
dal regolamento sopra citato, in particolare quelli contenenti: note,
commenti,  annotazioni, anche a mano, raffronti o richiami diversi da
quelli   relativi   a   fonti   normative.  Sono  esclusi,  altresi',
manoscritti  o  dattiloscritti o fotocopie dei testi consentiti sopra
indicati  e le riproduzioni degli stessi, a stampa, diverse da quelle
di  comune consultazione. E' consentita la consultazione di fotocopie
della Gazzetta Ufficiale recante testi normativi.
   8. Per i candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia
che  ne  abbiano  fatto  richiesta nella domanda di partecipazione al
concorso,  ovvero  successivamente nel caso di patologie insorte dopo
la  presentazione o la spedizione della stessa, la commissione, oltre
che  autorizzare  l'assistenza  nella compilazione degli elaborati di
personale   dell'amministrazione,   puo'   aumentare   il   tempo   a
disposizione  per  lo svolgimento delle prove, in misura comunque non
superiore ai trenta minuti.