Art. 13.
   1.  Sono  ammessi alle prove orali soltanto quei concorrenti per i
quali  la sottocommissione, ultimata la lettura dei tre elaborati, ne
ha  deliberato  a  maggioranza  l'idoneita'. Il giudizio di idoneita'
comporta  l'attribuzione  del  voto  minimo  di  trentacinque punti a
ciascuna delle tre prove scritte.
   2.  I risultati delle prove scritte saranno affissi nei locali del
Ministero  ai  sensi  dell'art.  23,  comma  3,  del regio decreto 14
novembre  1926,  n.1953 ed e' da tale data che decorreranno i termini
di  cui  all'art.  21, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
come modificato dall'art. 1 della legge 21 luglio 2000, n. 205.
   3.  L'esame  orale  si  intende  superato  se il concorrente avra'
riportato almeno trentacinque punti in ciascun gruppo di materie.
   4.  Il  voto  complessivo  assegnato  ai  concorrenti  che avranno
conseguito  in ciascuna delle prove almeno trentacinque punti e siano
stati dichiarati idonei in uno o piu' precedenti concorsi, per esame,
e'   aumentato   di   due   punti   per   ciascuna   delle  idoneita'
precedentemente  conseguite.  Tale  aumento  viene applicato sul voto
complessivo  delle  prove  scritte o sul voto complessivo delle prove
orali oppure in parte sull'uno e in parte sull'altro.
   5.  Il  diritto  di  precedenza  stabilito  nell'art. 26 del regio
decreto  14  novembre  1926,  n. 1953, e successive modificazioni, e'
attribuito ai concorrenti a favore dei quali e' applicato il predetto
aumento  e  solo in confronto ai concorrenti cui sia stato attribuito
il medesimo aumento.
   6.   Sono   dichiarati   idonei   coloro  che  avranno  conseguito
nell'insieme  delle prove scritte ed orali, non meno di duecentodieci
punti su trecento.