Art. 13. 1. Sono ammessi alle prove orali soltanto quei concorrenti per i quali la sottocommissione, ultimata la lettura dei tre elaborati, ne ha deliberato a maggioranza l'idoneita'. Il giudizio di idoneita' comporta l'attribuzione del voto minimo di trentacinque punti a ciascuna delle tre prove scritte. 2. I risultati delle prove scritte saranno affissi nei locali del Ministero ai sensi dell'art. 23, comma 3, del regio decreto 14 novembre 1926, n.1953 ed e' da tale data che decorreranno i termini di cui all'art. 21, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall'art. 1 della legge 21 luglio 2000, n. 205. 3. L'esame orale si intende superato se il concorrente avra' riportato almeno trentacinque punti in ciascun gruppo di materie. 4. Il voto complessivo assegnato ai concorrenti che avranno conseguito in ciascuna delle prove almeno trentacinque punti e siano stati dichiarati idonei in uno o piu' precedenti concorsi, per esame, e' aumentato di due punti per ciascuna delle idoneita' precedentemente conseguite. Tale aumento viene applicato sul voto complessivo delle prove scritte o sul voto complessivo delle prove orali oppure in parte sull'uno e in parte sull'altro. 5. Il diritto di precedenza stabilito nell'art. 26 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e successive modificazioni, e' attribuito ai concorrenti a favore dei quali e' applicato il predetto aumento e solo in confronto ai concorrenti cui sia stato attribuito il medesimo aumento. 6. Sono dichiarati idonei coloro che avranno conseguito nell'insieme delle prove scritte ed orali, non meno di duecentodieci punti su trecento.