Art. 14.
   1.  In base al totale dei voti assegnati a ciascun candidato viene
formata  la  graduatoria  generale dei vincitori del concorso e degli
altri concorrenti dichiarati idonei.
   2.   A  parita'  di  condizioni,  l'ordine  di  graduatoria  sara'
determinato  a  norma  dell'art.  5,  comma  quarto  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  9  maggio 1994, n. 487 e di ogni altra
disposizione modificatrice od integratrice.
   3.  Per  la formazione della graduatoria anzidetta si tiene conto,
infine,  dell'art.  11  della  legge  5 marzo 1963, n. 367, e di ogni
altra disposizione modificatrice od integratrice.