Art. 15.
   1.  I  concorrenti, dopo il superamento della prova orale, al fine
dell'accertamento  dei requisiti per la nomina, debbono far pervenire
al  Ministero  della  giustizia  -  Dipartimento  per  gli  affari di
giustizia  - Direzione generale della giustizia civile - Ufficio III,
a  pena di decadenza, entro il termine di giorni trenta, che decorre,
dal  giorno  successivo  alla  data  che  sara'  fissata e comunicata
dall'amministrazione, i seguenti documenti:
    a) l'estratto per riassunto o, in caso di pluralita' di nomi, per
copia integrale, dell'atto di nascita: il predetto documento non puo'
essere  sostituito  con  il  certificato  di nascita o con l'estratto
semplice;
    b)  il  certificato di cittadinanza italiana o di cittadinanza di
uno Stato membro dell'Unione europea;
    c)  il  diploma originale di laurea in giurisprudenza o di laurea
specialistica   o   magistrale   in   giurisprudenza   o  del  titolo
riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148
o  copia  notarile  di  esso,  ovvero,  nel  caso  in  cui il diploma
originale  non  sia  stato  ancora  rilasciato,  un certificato della
competente autorita' accademica che, menzionando tale circostanza, lo
sostituisca;
    d)  il  certificato  di  compiuta pratica notarile e, nel caso di
pratica notarile ridotta, il relativo titolo giustificativo;
    e)  il  certificato  medico  rilasciato  dalla  unita'  sanitaria
competente per territorio o da un medico militare attestante lo stato
fisico   del   candidato   e   quant'altro  possa  essere  utile  per
l'accertamento  da  parte  dell'amministrazione  della  esclusione di
difetti  che  importino  la  inidoneita' all'esercizio delle funzioni
notarili.
   2.  I  concorrenti  che  appartengono al personale di ruolo di una
amministrazione  dello  Stato sono dispensati dalla presentazione dei
documenti  di  cui alle lettere b) ed e) del primo comma del presente
articolo  ma  debbono  produrre  copia  autentica  del  loro stato di
servizio  di  data non anteriore a quella fissata nella comunicazione
indicata nello stesso comma.
   3.  I  concorrenti  che siano risultati idonei in un concorso, per
esame, per la nomina a notaio sono dispensati dalla presentazione del
documento relativo al compimento della pratica notarile.
   4.  Il  documento  di  cui al primo comma, lettera e) del presente
articolo,  deve  essere  di  data  non  anteriore di tre mesi, mentre
quello  di cui al primo comma, lettera b) di data non anteriore a sei
mesi, a quella fissata nella comunicazione di cui al comma medesimo.
   5.   I   concorrenti,  all'esclusivo  fine  dell'accertamento  dei
requisiti  per  il decreto di nomina a notaio e relativa assegnazione
della  sede,  debbono,  altresi',  far  pervenire  al Ministero della
giustizia  - Direzione generale della giustizia civile - Ufficio III,
il  certificato  del  tirocinio  obbligatorio  introdotto dal decreto
legislativo  24  aprile 2006 n. 166. Tale certificato, registrato dal
consiglio  notarile competente, dovra' pervenire all'indirizzo di cui
sopra    entro   centocinquanta giorni   dalla   data   dell'avvenuto
superamento delle prove orali.