Art. 15. 1. I concorrenti, dopo il superamento della prova orale, al fine dell'accertamento dei requisiti per la nomina, debbono far pervenire al Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile - Ufficio III, a pena di decadenza, entro il termine di giorni trenta, che decorre, dal giorno successivo alla data che sara' fissata e comunicata dall'amministrazione, i seguenti documenti: a) l'estratto per riassunto o, in caso di pluralita' di nomi, per copia integrale, dell'atto di nascita: il predetto documento non puo' essere sostituito con il certificato di nascita o con l'estratto semplice; b) il certificato di cittadinanza italiana o di cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea; c) il diploma originale di laurea in giurisprudenza o di laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza o del titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148 o copia notarile di esso, ovvero, nel caso in cui il diploma originale non sia stato ancora rilasciato, un certificato della competente autorita' accademica che, menzionando tale circostanza, lo sostituisca; d) il certificato di compiuta pratica notarile e, nel caso di pratica notarile ridotta, il relativo titolo giustificativo; e) il certificato medico rilasciato dalla unita' sanitaria competente per territorio o da un medico militare attestante lo stato fisico del candidato e quant'altro possa essere utile per l'accertamento da parte dell'amministrazione della esclusione di difetti che importino la inidoneita' all'esercizio delle funzioni notarili. 2. I concorrenti che appartengono al personale di ruolo di una amministrazione dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere b) ed e) del primo comma del presente articolo ma debbono produrre copia autentica del loro stato di servizio di data non anteriore a quella fissata nella comunicazione indicata nello stesso comma. 3. I concorrenti che siano risultati idonei in un concorso, per esame, per la nomina a notaio sono dispensati dalla presentazione del documento relativo al compimento della pratica notarile. 4. Il documento di cui al primo comma, lettera e) del presente articolo, deve essere di data non anteriore di tre mesi, mentre quello di cui al primo comma, lettera b) di data non anteriore a sei mesi, a quella fissata nella comunicazione di cui al comma medesimo. 5. I concorrenti, all'esclusivo fine dell'accertamento dei requisiti per il decreto di nomina a notaio e relativa assegnazione della sede, debbono, altresi', far pervenire al Ministero della giustizia - Direzione generale della giustizia civile - Ufficio III, il certificato del tirocinio obbligatorio introdotto dal decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166. Tale certificato, registrato dal consiglio notarile competente, dovra' pervenire all'indirizzo di cui sopra entro centocinquanta giorni dalla data dell'avvenuto superamento delle prove orali.