Art. 17.
   1. Il direttore generale della giustizia civile - Dipartimento per
gli affari di giustizia, riconosciuta la regolarita' delle operazioni
del concorso, approva, con decreto, la graduatoria.
   2. Il direttore generale della giustizia civile - Dipartimento per
gli  affari di giustizia, con lo stesso decreto, ha facolta', sentito
il  consiglio  nazionale del notariato, di aumentare fino alla misura
del dodici per cento il numero dei posti messi a concorso, nei limiti
dei  posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimenti andati
deserti, esistenti al momento della formazione della graduatoria.
   3.  La  graduatoria  viene pubblicata nel Bollettino ufficiale del
Ministero della giustizia, insieme all'elenco delle sedi da assegnare
ai vincitori del concorso.