Art. 18. 1. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del Bollettino ufficiale del Ministero, nel quale saranno pubblicati la graduatoria e l'elenco di cui al precedente articolo, i vincitori del concorso potranno far pervenire al Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile - Ufficio III, una dichiarazione, in carta da bollo, contenente l'indicazione delle sedi alle quali aspirano ad essere destinati, in ordine di preferenza. 2. Per ottenere l'assegnazione di una sede nella provincia di Bolzano e' richiesta (art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574) la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, accertata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche. 3. I posti notarili della provincia di Bolzano, pertanto, sono assegnati ai vincitori del concorso che siano in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e quella tedesca, previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, modificato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 521. 4. Per ottenere l'assegnazione di una sede nella regione Valle d'Aosta e' richiesta la piena conoscenza anche della lingua francese, da accertare con le modalita' di cui agli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 263; 5. I vincitori del concorso che aspirano ad uno dei posti della provincia di Bolzano, devono allegare, alla dichiarazione contenente l'indicazione delle sedi prescelte, in originale od in copia autenticata, ed in carta da bollo, l'attestato di conoscenza delle due lingue summenzionate. 6. I vincitori del concorso che aspirano ad uno dei posti della regione Valle d'Aosta, devono allegare, alla dichiarazione contenente l'indicazione delle sedi prescelte, in originale o in copia autenticata, l'esito delle prove di accertamento della conoscenza della lingua francese. 7. Oltre alla indicazione del posto o dei posti della provincia di Bolzano o della regione Valle d'Aosta i vincitori del concorso possono, ove occorra, completare la predetta dichiarazione, con la indicazione di altri posti notarili disponibili, sino a concorrenza del numero corrispondente a quello relativo alla propria posizione di graduatoria. 8. Qualora manchino le dichiarazioni, di cui ai precedenti commi, il direttore generale della giustizia civile - Dipartimento per gli affari di giustizia, provvedera' d'ufficio all'assegnazione della sede. Parimenti di ufficio provvedera' all'assegnazione della sede, qualora le sedi prescelte non possano essere assegnate in base alla posizione di graduatoria o per ragioni di servizio. Roma, 10 aprile 2008 p. Il direttore generale Il capo del dipartimento Augusta Iannini