Art. 2.
   1.  Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono essere in
possesso  dei  requisiti stabiliti dall'art. 5 numeri 1), 2), 3), 4),
5) della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e
non aver compiuto gli anni cinquanta alla data del presente decreto.