Art. 4.
   1.  L'ammissione al concorso, per ciascun candidato, e' deliberata
dal  direttore generale della giustizia civile - Dipartimento per gli
affari di giustizia, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti
prescritti  e  delle  altre  condizioni,  in  difetto  dei quali puo'
disporsi,  in  ogni  momento,  con decreto motivato, l'esclusione dal
concorso.