Art. 5.
   1. Le prove scritte di cui al successivo art. 10 sono precedute da
una prova di preselezione della durata di quarantacinque minuti salvo
quanto   indicato  al  successivo  art.  6,  eseguita  con  strumenti
informatici  e  con assegnazione ad ogni candidato di un questionario
di  quarantacinque  domande;  i  candidati  scelgono  la risposta che
riterranno giusta tra le quattro soluzioni proposte per ogni domanda.
Al  candidato  che  risponde  in modo esatto a tutte le domande viene
attribuito  il punteggio formale di 45.585. Ad ogni domanda omessa od
errata  e'  attribuito  il  seguente  punteggio:  991, per la domanda
difficile;  997,  per  la  domanda di media difficolta'; 1013, per la
domanda  facile.  Il  punteggio  proprio di ogni candidato si ottiene
sottraendo  al  punteggio  45.585  il numero di 991, per ogni domanda
difficile, omessa od errata; quello di 997, per ogni domanda di media
difficolta',  omessa  od  errata;  infine,  quello  di 1013, per ogni
domanda facile, omessa od errata. Sulla base del punteggio conseguito
si   forma   la  graduatoria  di  merito,  cosi'  come  previsto  dal
regolamento  di  cui al decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 74,
modificato  dal  decreto  ministeriale 10 novembre 1999, n. 456. Ogni
sessione   della  preselezione  e'  preceduta  da  una  dimostrazione
relativa al suo funzionamento.
   2. Le domande vertono sulle materie oggetto del concorso.
   3.  Esse  sono  distribuite  per  materia  ed  hanno,  per ciascun
candidato, complessivamente lo stesso grado di difficolta'. I singoli
questionari  sono  formati  mediante l'impiego della stessa procedura
informatica,  invariata  per  tutte le sessioni in cui si articola la
prova.
   4. L'archivio di tutte le domande, dal quale saranno tratte quelle
poste  ai candidati, verra' pubblicato nel supplemento della Gazzetta
Ufficiale  -  4ª serie speciale - del 4 luglio 2008, in conformita' a
quanto previsto nel Regolamento, di cui al comma 1.
   5.  Nella  Gazzetta Ufficiale di cui sopra, si dara' comunicazione
della nuova data di pubblicazione, in caso di eventuale rinvio.
   6.  Dalla  prova  di  preselezione sono esonerati coloro che hanno
conseguito l'idoneita' in un precedente concorso.
   7.   Il  superamento  della  prova  di  preselezione  da'  diritto
all'espletamento  delle  prove  scritte  del  concorso  al  quale  si
riferisce  la  prova e dei due successivi. Sono esonerati dalla prova
di  preselezione  del  concorso indetto con il presente bando, coloro
che  hanno  superato  la  prova  di preselezione del concorso indetto
con decreto   direttoriale 1°  settembre  2004  e  coloro  che  hanno
superato  la  prova  di preselezione del concorso indetto con decreto
direttoriale 10 luglio 2006.