Art. 6.
   1.  I  candidati  affetti da patologie limitatrici dell'autonomia,
che   ne   facciano   documentata  richiesta  nella  domanda,  ovvero
successivamente,  nel caso di patologie insorte dopo la presentazione
o  la  spedizione  della  stessa,  sono  assistiti, nella lettura dei
quesiti   e   nella   digitazione   delle   risposte,   da  personale
dell'amministrazione che non sia in grado di dare loro suggerimenti.
   2.  Per  i predetti candidati portatori di handicap la commissione
puo'  aumentare  il  tempo  a  disposizione  per lo svolgimento della
prova, in misura comunque non superiore ai trenta minuti.