Art. 9.
   1.  La graduatoria di tutti i candidati che hanno partecipato alla
prova  di  preselezione  e'  formata dal sistema automatizzato, sulla
base  della  elaborazione  del  programma informatico; la commissione
determina  coloro  che  sono  ammessi  alle  prove  scritte, ai sensi
dell'art. 5-ter  legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificata dalla
legge 26 luglio 1995, n. 328 e dal decreto legislativo 24 aprile 2006
n° 166.
   2.  Detta graduatoria viene trasmessa al Ministero della giustizia
- Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della
giustizia  civile  -  Ufficio  III, dal presidente della commissione,
unitamente   ai   verbali,  alla  relazione  finale  ed  ai  supporti
informatici  non  modificabili relativi a ciascuna sessione di cui si
compone  la  preselezione  -  ed  e' resa pubblica mediante foglio da
affiggersi nei locali del Ministero.
   3.  Dell'avvenuta  affissione  sara'  data  comunicazione mediante
avviso  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del
12  dicembre  2008. In tale Gazzetta si dara', inoltre, comunicazione
delle  modalita'  di  convocazione dei concorrenti, del luogo e delle
date  di  svolgimento  delle  prove  scritte,  di  cui  ai successivi
artt. 11 e 12.
   4.  Nella  citata  Gazzetta  Ufficiale  si  dara' comunicazione di
eventuali rinvii di quanto previsto al comma precedente.
   5.  Tale  pubblicazione,  con riferimento a quanto specificato nei
precedenti commi, ha valore di notifica a tutti gli effetti.
   6.  Qualora, successivamente alla pubblicazione del calendario per
lo  svolgimento  delle prove scritte, le medesime non si siano svolte
per  qualsiasi  motivo  nei  giorni indicati a norma del comma 3, del
luogo   e   delle   nuove  date  del  loro  svolgimento  verra'  data
comunicazione,  mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale edita
il  secondo venerdi' successivo alla data prevista per lo svolgimento
dell'ultima prova scritta.
   7. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.